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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16249/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure non fossero idonee a sollecitare un vero controllo di legittimità perché prive di specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità penale, alla valutazione delle prove e alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era formulato in modo generico e apodittico: si limitava a contestazioni assertive, senza indicare specificamente quali elementi probatori o argomentativi avrebbero imposto una diversa decisione del giudice di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione; la Cassazione non entra nel merito della sussistenza del reato, limitandosi a prendere atto del titolo di condanna oggetto di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci vizio di motivazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente una critica apodittica o meramente assertiva alla sentenza impugnata.
  • Sono inammissibili le censure che si limitano a richiedere una nuova valutazione del merito senza indicare puntualmente gli errori logici o probatori della decisione impugnata.
  • La doglianza relativa alla valutazione delle prove, ove non ancorata a concreti profili di illogicità o omissione motivazionale, esula dal sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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