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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09325/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica e liquidazione relativo a imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre interessi e sanzioni. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per tardività della proposizione, rilevando che la spedizione risultava avvenuta il giorno successivo alla scadenza del termine e che mancavano agli atti la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 15 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere tardiva l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita acquiescenza del contribuente al pagamento delle somme; (2) violazione degli artt. 7 e 58 d.lgs. n. 546/1992 e omessa motivazione, deducendo che l’appello era stato in realtà tempestivamente spedito il 28.4.2014 e che ciò risultava dall’elenco dei plichi raccomandati timbrato dall’agenzia postale e dagli avvisi di ricevimento depositati in giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la censura dell’Ufficio si risolveva in un errore revocatorio, cioè in un errore di fatto percettivo sulla tempestività della notifica dell’appello e sull’esistenza di documenti asseritamente prodotti. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il giudice d’appello dichiara inammissibile il gravame per un supposto vizio di notifica fondato su una falsa percezione della realtà, il rimedio è la revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c. e non il ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che il documento richiamato dall’Agenzia non risultava nemmeno allegato al ricorso né presente nel fascicolo d’ufficio. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la decisione impugnata era sorretta da una ratio autonoma e sufficiente sulla tardività dell’appello. L’Agenzia è stata condannata alle spese in favore del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro della censura per violazione di legge, ma la doglianza è stata qualificata dalla Corte come in realtà attinente a un errore di fatto revocatorio.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per contestare la decisione della CTR sull’eccezione di inammissibilità; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta perché ha qualificato la censura come errore revocatorio.

  • art. 15 d.lgs. n. 218/1997

    richiamato dall’Ufficio in tema di definizione/pagamento e pretesa acquiescenza; il motivo è rimasto assorbito dall’inammissibilità del ricorso.

  • artt. 7 e 58 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati a sostegno della tesi sulla prova documentale della tempestività dell’appello; la Corte ha escluso che la censura fosse proponibile con ricorso per cassazione.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla CTR per affermare il termine ultimo di deposito dell’avviso di ricevimento.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indicato dalla Corte come il corretto rimedio quando il vizio denunciato consiste in un errore di fatto percettivo sulla realtà processuale.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d’appello dichiara l’inammissibilità del gravame per una supposta tardività o irregolarità della notifica fondata su una falsa percezione di atti o documenti, il vizio è di regola un errore revocatorio e va fatto valere con revocazione ordinaria, non con ricorso per cassazione.
  • L’errore revocatorio ricorre se il giudice ha supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto processuale decisivo in contrasto con gli atti, senza svolgere una valutazione giuridica o apprezzamenti discrezionali su elementi esattamente percepiti.
  • Se una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a giustificarla, l’impugnazione che non scalfisca una di esse resta priva di utilità e le censure sulle altre risultano assorbite.
  • In sede di impugnazione, chi deduce la tempestiva proposizione di un atto processuale deve fornire una specifica e rituale dimostrazione documentale della tempestività e della produzione degli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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