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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28011/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/10/2024 che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia (16/06/2023). Il ricorrente contestava l'annullamento della sanzione disciplinare (esclusione dalle attività comuni per 8 giorni, irrogata dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale di Parma il 12/11/2021) per i seguenti motivi: la condotta contestata (conversazione del 25/10/2021 con Francesco Giuliano) non rientrerebbe negli illeciti disciplinari del regolamento d'istituto perché Giuliano non apparteneva alla stessa area criminale; nel rapporto non sarebbe esplicitato il contenuto pregiudizievole della conversazione; la sanzione sarebbe eccessiva; il detenuto non avrebbe potuto difendersi adeguatamente e il Tribunale di Sorveglianza avrebbe pretermesso la memoria difensiva del 31/05/2024.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto regolare la procedura disciplinare e la contestazione, confermando che i fatti (incontro e conversazione allusiva alle ore 20:10 del 25/10/2021, con invito a "dare un'occhiata all'art. 27" e riferimenti alla durata del regime 41-bis) erano pacifici o sufficientemente documentati nel rapporto n.237/2021. La Corte ha applicato il principio secondo cui il magistrato di sorveglianza, in sede di reclamo, è limitato al controllo di legittimità e di esercizio del potere disciplinare (costituzione e competenza dell'organo, regolarità della contestazione e possibilità di difesa), non potendo sindacare il merito della sanzione. Ha ritenuto la sanzione congrua rispetto agli addebiti (ai sensi degli art. 77, nn. 9 e 16, d.P.R. n.230/2000) e non ha ravvisato violazione dell'art.3 CEDU. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 41-bis legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Si tratta del regime detentivo speciale applicato ai due detenuti; il regime giustifica particolare attenzione e limitazioni nelle comunicazioni fra soggetti sottoposti allo stesso trattamento e può giustificare sanzioni disciplinari per conversazioni allusive o potenzialmente influenti sulla popolazione detenuta.

  • art. 77, nn. 9 e 16, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Norme del regolamento penitenziario che regolano il procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di difesa; la Corte ha ritenuto che il procedimento e la possibilità di discolpa siano stati rispettati.

  • art. 3 CEDU

    La difesa aveva evocato i parametri umanitari dell'art.3 CEDU; la Corte ha ritenuto che la sanzione disciplinare proporzionata non integrasse una violazione dei divieti di trattamenti inumani o degradanti.

  • Sez. 1, n. 46051 del 04/11/2004, Gangi, Rv. 230206 - 01

    "L'ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare è circoscritto alla verifica dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del relativo potere, la costituzione e la competenza dell'organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa."

    Principio riaffermato dalla Corte: il controllo giurisdizionale del magistrato di sorveglianza è limitato alla legittimità formale e procedurale, non al merito della valutazione disciplinare.

  • Sez. 1, n. 4776 del 25/01/2011, Zanetti, Rv. 249561 - 01

    "L'ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare è circoscritto alla verifica dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del relativo potere, la costituzione e la competenza dell'organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa, restando estranea ogni questione attinente al merito della sanzione."

    Ribadisce il limite del sindacato giurisdizionale ai profili formali e procedurali del procedimento disciplinare.

  • Sez. 1, n. 3006 del 28/04/1997, Bucinca, Rv. 207679 - 01

    "In sede di decisione sul reclamo avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare, il magistrato di sorveglianza deve limitarsi ad effettuare un controllo di legittimità e di merito del provvedimento adottato dall'Amministrazione penitenziaria, stante la natura meramente amministrativa di questo, sia per l'autorità dalla quale provonnana, sia per il suo intrinseco contenuto."

    Precedente che conferma l'insindacabilità del merito disciplinare da parte del magistrato di sorveglianza, salvo profili di illegittimità procedurale.

Massime di principio

  • Il magistrato di sorveglianza, in sede di reclamo contro sanzioni disciplinari, ha un controllo principalmente di legittimità e di regolarità procedurale (costituzione/competenza dell'organo, regolarità della contestazione, diritto di difesa) e non può sostituirsi all'Amministrazione penitenziaria nella valutazione del merito dell'infrazione.
  • Conversazioni "allusive" tra detenuti sottoposti al regime 41-bis possono legittimamente integrare addebiti disciplinari se risultano idonee a generare sospetti o a influire sulla popolazione detenuta in analoga condizione.
  • La proporzionalità della sanzione viene valutata con deferenza se la condotta è grave e la procedura è stata rispettata; doglianze sulla misura sanzionatoria sono difficilmente efficaci se non fondate su profili procedurali o di eccessiva sproporzione altamente evidente.
  • La mancata contestazione di specifiche censure davanti all'organo disciplinare riduce la rilevanza di successivi rilievi sollevati in sede di reclamo: le difese vanno esercitate tempestivamente nella fase disciplinare.
  • I riferimenti ai diritti umani (es. art.3 CEDU) possono essere richiamati, ma non prevalgono se la sanzione appare proporzionata e il procedimento rispettoso delle garanzie previste.

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