Sentenza del 20/11/2015 n. 23780 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi all'indebita detrazione dell'IVA indicata in fatture riferite a operazioni inesistenti. L'Agenzia contestava alla Commissione tributaria regionale di avere nuovamente respinto l'appello senza esaminare gli elementi contenuti nel processo verbale di constatazione del 6 novembre 1997, già indicati dalla precedente sentenza di cassazione come rilevanti e assistiti da fede privilegiata quanto ai fatti storici constatati. In particolare, il verbale evidenziava che una delle società emittenti, la M. B. s.a.s., era priva di struttura organizzativa, dipendenti, magazzini, automezzi, scritture contabili e dichiarazioni IVA. L'Agenzia denunciava inoltre l'omessa e insufficiente valutazione delle dichiarazioni relative alla N.C.M. s.r.l. e del fatto che il medesimo soggetto, S.G., sarebbe stato coinvolto nelle false fatturazioni emesse da entrambe le società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le prime due censure e rilevanti anche le doglianze del terzo motivo. Ha stabilito che il giudice del rinvio non può eludere l'esame degli elementi espressamente indicati nella precedente sentenza di cassazione, né omettere la valutazione del processo verbale di constatazione e delle dichiarazioni dell'amministratore della N.C.M. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla debenza dell'IVA, ma il precedente esito favorevole alla contribuente è stato annullato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
La norma è stata richiamata per denunciare l'omesso esame e l'insufficienza della motivazione della Commissione tributaria regionale su elementi probatori decisivi, tra cui il processo verbale di constatazione e le dichiarazioni rese dagli amministratori.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2
È stato contestato che il giudice del rinvio non abbia rispettato l'obbligo di uniformarsi ai principi e ai limiti stabiliti dalla precedente sentenza della Corte di cassazione.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi a quanto stabilito dalla Cassazione e deve esaminare gli elementi e le questioni indicati nella sentenza rescindente. Può rivalutare i fatti e svolgere ulteriori accertamenti, ma non può omettere l'esame dei profili rimessi al suo vaglio.
Fede privilegiata del processo verbale di constatazione
fede privilegiata concernente i fatti storici in essi indicati
Le circostanze direttamente constatate dai verificatori nel processo verbale hanno particolare valore probatorio quanto alla loro materiale verificazione, pur restando valutabili dal giudice nel complesso degli altri elementi di causa.
Massime di principio
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, il giudice del rinvio deve rispettare rigorosamente i principi e le indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione e non può omettere l'esame degli elementi espressamente individuati come decisivi.
- In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'assenza di una struttura organizzativa reale del fornitore, di personale, magazzini, mezzi di trasporto e contabilità può costituire un insieme di indizi rilevanti per contestare l'effettività delle operazioni.
- Il processo verbale di constatazione deve essere valutato dal giudice, soprattutto quando documenta fatti direttamente constatati dai verificatori e quando la precedente sentenza di cassazione ne ha già evidenziato la rilevanza.
- La valutazione della prova deve essere complessiva: dichiarazioni degli amministratori, collegamenti tra i soggetti coinvolti, modalità delle fatturazioni e caratteristiche concrete delle società fornitrici devono essere esaminati congiuntamente.
- La cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla definitiva vittoria della parte ricorrente sul merito: annulla la decisione impugnata e impone un nuovo esame, lasciando al giudice del rinvio la decisione finale sulla fondatezza della pretesa tributaria.
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