Cassazione Penale, Sentenza n. 37296/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto che aveva confermato la confisca di prevenzione disposta dal tribunale nei loro confronti in relazione a beni e saldi bancari ritenuti provento dell'attività imprenditoriale "inquinata" dall'appoggio della famiglia mafiosa di Pagliarelli. Contestavano in particolare: la mancata prova della pericolosità sociale nel periodo indicato (sostenendo che la vicenda estorsiva si era svolta tra il 2013 e il 2014 e quindi non giustificava una pericolosità anteriore al 2011), la tesi che il successo dell'impresa dipendesse dall'appoggio mafioso (anziché dalla professionalità), e la legittimità della confisca dei crediti per €279.398,29 maturati tra il 31/12/2014 e il 27/3/2015 e dei saldi/conti correnti (alcuni alimentati fino al 2010 e altri successivi) nonché di somme intestate alla moglie Spoto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati (in parte inammissibili perché sollevavano censure motivazionali non deducibili in cassazione in materia di misure di prevenzione). Il Collegio ha confermato la valutazione del giudice di merito circa l'inserimento "mafioso" dell'impresa del Bucchieri e la sussistenza della pericolosità sociale collocata logicamente intorno al 2011. Ha ritenuto legittima la confisca dei crediti di €279.398,29 e dei saldi/conti attivi, evidenziando che i saldi non erano giustificati dai redditi leciti del nucleo familiare e che le movimentazioni, a partire dal 2011, documentavano il reimpiego di provvista formatasi con modalità mafiose. Ha poi richiamato il principio secondo cui beni acquisiti dopo la cessazione apparente della pericolosità possono essere confiscati se è dimostrato il reimpiego di frutti illeciti sulla base di una pluralità di indici. Inoltre ha affermato l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale (l'assenza di iscrizione nel registro degli indagati non esclude la misura). Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, L. n. 152/1991
art. 7, L. n. 152 del 1991
riferimento all'aggravante applicata al tentativo di estorsione che ha contribuito a dimostrare il collegamento dell'imprenditore con il sodalizio mafioso
norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio
Giurisprudenza della Cassazione su reimpiego e confisca
Sez. 5, n. 49479 del 13.11.2019, Rv. 277909; Sez. 2, n. 14165 del 13.3.2018, Rv. 272377
principio secondo cui la confisca può riguardare beni acquisiti anche dopo la cessazione della pericolosità se risulta il reimpiego dei frutti dell'attività illecita, valutato su una pluralità di indici altamente dimostrativi
Autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al penale (giurisprudenza)
Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Rv. 261591
il giudice delle misure può avvalersi di elementi indiziari autonomi rispetto al procedimento penale; la mancata iscrizione o l'assoluzione nel penale non precludono la misura di prevenzione
Massime di principio
- In materia di confisca di prevenzione, il terzo interessato (es. il coniuge) può contestare esclusivamente la titolarità effettiva dei beni; non può invece sollevare questioni sui presupposti soggettivi della misura (pericolosità, sproporzione, provenienza), che spettano al proposto.
- La confisca può colpire beni acquisiti anche dopo il periodo di manifestazione della pericolosità se è dimostrabile, attraverso una pluralità di indici, il reimpiego di provvista illecita originata nel periodo di attività delittuosa.
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: l'assenza di iscrizione o la decisione penale favorevole non impediscono che vengano adottate misure di prevenzione fondate su elementi indiziari diversi.
- I ricorsi in cassazione avverso misure di prevenzione sono limitati nella possibilità di riesame: molte doglianze di merito e sulla motivazione possono essere dichiarate inammissibili.
- La prova dell'origine lecita dei beni incombe sul titolare/terzo che ne chiede la restituzione: la mancata giustificazione dei saldi rispetto ai redditi leciti del nucleo è indice forte per la confisca.
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