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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11208/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello che, pur confermando la condanna per due furti in abitazione e riconoscendo attenuanti e continuazione, ha quantificato l'aumento di pena per continuazione e limitato il beneficio della sospensione condizionale della pena alla sola reclusione escludendo la sospensione rispetto alla pena pecuniaria; i motivi di ricorso sono: 1) vizio di motivazione nella quantificazione dell'aumento di pena per continuazione e nel trattamento sanzionatorio (art.606 lett. e) c.p.p.); 2) violazione di legge per aver operato una reformatio in peius (art.535 c.p.p. e art.163 c.p.) limitando la sospensione condizionale senza che avesse proposto appello il pubblico ministero, nonché contestazione della condanna alle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (vizio di motivazione/quantificazione della pena) ritenendolo attinente a valutazioni discrezionali e congruamente motivate dalla Corte territoriale. Ha invece accolto il secondo motivo nella parte in cui la Corte d'appello aveva parzialmente revocato la sospensione condizionale della pena limitandola alla sola reclusione: ciò costituisce reformatio in peius vietata dall'art.597, comma 3, c.p.p., per cui la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente all'esclusione della sospensione rispetto alla sola pena pecuniaria. La doglianza sulle spese processuali è stata ritenuta aspecifica/inammissibile; la Corte ha poi ricordato che le spese processuali costituiscono un'obbligazione civile e non possono essere sospese dall'eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Invocato per censurare la motivazione sulla quantificazione della pena; la Corte ritiene che, se la motivazione della Corte territoriale è congrua e la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il giudizio non è sindacabile in Cassazione salvo carenza logico-giuridica manifesta.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di riferimento per la determinazione della pena (criteri soggettivi e oggettivi); la Corte territoriale si è attenuta a tali parametri nella motivazione della congruità della pena.

  • art. 81, comma 1, cod. pen.

    Richiamato limitatamente al principio che gli aumenti per continuazione non devono superare il triplo della pena base; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non vi fosse rischio di violazione del limite.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"

    Interpretato come divieto di reformatio in peius quando ricorre solo l'imputato; la Corte estende il principio anche alla revoca parziale dei benefici (quali la sospensione condizionale) e annulla la decisione d'appello che ha limitato la sospensione senza appello della Procura.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte distingue tra la sospensione della pena 'penale' e le obbligazioni civili connesse (spese processuali), ribadendo che le spese processuali non rientrano nella nozione tecnica di pena soggetta a sospensione.

  • art. 535 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alla reformatio in peius; la Corte lo valuta insieme all'art.597 c.p.p. nel definire i limiti del giudice d'appello quando appellante è solo l'imputato.

Massime di principio

  • Le censure sulla congruità numerica della pena stabilita dal giudice di merito sono difficilmente accolte in Cassazione se la Corte territoriale ha fornito una motivazione complessiva ancorata ai criteri di cui all'art.133 c.p.; occorre dimostrare una manifesta illogicità o carenza motivazionale grave.
  • Se ad appellare è soltanto l'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato né revocare benefici già concessi (divieto di reformatio in peius ex art.597, comma 3, c.p.p.); tale divieto si estende anche a revoche parziali dei benefici (es. escludere la sospensione rispetto a una parte della pena) in assenza di appello del pubblico ministero.
  • La sospensione condizionale riguarda le 'pene' in senso tecnico (art.163 c.p.); le spese processuali sono considerate obbligazioni civili/ripristinatorie e, secondo la giurisprudenza citata, la loro esecuzione non è sospesa insieme all'esecuzione della pena principale.
  • Nel proporre ricorso per vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena è utile argomentare criticamente punto per punto il contenuto della motivazione di merito, indicando precisamente il passaggio logico-giuridico ritenuto carente, perché l'assenza di confronto critico rende il motivo inammissibile.
  • In sede d'appello, la Procura deve proporre appello se intende ottenere una modificazione peggiorativa (compresa la revoca di benefici); l'assenza del suo intervento tutela l'imputato dal rischio che l'appello difensivo determini una situazione peggiore.

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