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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato affrontato nel merito alcun profilo decisivo sulla responsabilità o sulla pena, poiché l'impugnazione è stata ritenuta aspecifica e quindi inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 3 marzo 2025. Con quattro motivi si deducevano: vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione della prova; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; omessa motivazione sul diniego di applicazione di una pena sostitutiva; omessa motivazione sulla liquidazione del danno in favore della parte civile. La Corte rileva però che i motivi, pur formalmente costruiti come censure di motivazione, miravano in realtà a contestare la valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata e quindi senza la necessaria specificità.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di censura della valutazione probatoria; la Corte osserva che il motivo, pur invocandolo, mira in realtà a contestare il merito della valutazione delle prove senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto; la censura è stata ritenuta generica e sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 3 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non incluso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente un motivo di vizio di motivazione in una critica al merito della valutazione delle prove compiuta dai giudici di fatto.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure già svolte in appello, o la contestazione apodittica delle risultanze processuali, integra difetto di specificità.
  • Le doglianze su particolare tenuità del fatto, pena sostitutiva e liquidazione del danno devono indicare specificamente le ragioni per cui la motivazione sarebbe mancante, illogica o contraddittoria; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Quando l'impugnazione è inammissibile per genericità o aspecificità, la Corte non esamina il merito delle questioni e dispone le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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