Cassazione Penale, Ordinanza n. 32709/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del tribunale con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione. In particolare lamentava la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., anche in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, per le sentenze di applicazione della pena pronunciate dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure proposte, invece, investivano l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova e la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non deducibili nel rito del patteggiamento. È stato inoltre ribadito che il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non costituisce motivo di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; nel rito in esame la censura non può investire il merito dell'affermazione di responsabilità.
consente di dichiarare senza formalità l'inammissibilità del ricorso per cassazione nei casi manifesti.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017 n. 103
ha introdotto la disciplina che consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità e ha ristretto i motivi di ricorso avverso il patteggiamento per i procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017 n. 103
richiamato per individuare il regime temporale applicabile alla richiesta di patteggiamento e alla relativa impugnazione.
il proscioglimento immediato è scrutinabile solo se emerge una causa evidente di non punibilità; nel patteggiamento non può essere invocato per contestare la valutazione di merito o l'insussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto.
la particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento di merito incompatibile con il rito del patteggiamento e non integra motivo di ricorso avverso la sentenza di applicazione pena.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i procedimenti assoggettati alla disciplina successiva alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è limitato ai soli motivi tassativamente previsti dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Nel rito del patteggiamento non sono deducibili censure che mirano a contestare l'affermazione di responsabilità, la valutazione della prova o la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tali questioni esulano dai limiti del controllo di legittimità consentito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone un accertamento di merito e non può essere fatta valere come motivo di ricorso avverso una sentenza di patteggiamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che sia ravvisabile assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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