Cassazione Penale, Sentenza n. 37954/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per la custodia cautelare subita in un procedimento penale per reato associativo di stampo camorristico, da cui il ricorrente è stato definitivamente assolto. La Corte d’appello di Napoli, giudice della riparazione, aveva dichiarato l’istanza inammissibile per tardività. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che un errore di cancelleria nella data di passaggio in giudicato annotata sulla sentenza lo aveva indotto a calcolare correttamente il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p., e che tale errore non dovrebbe essere opponibile allo stesso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, affermando che la data del passaggio in giudicato è un dato oggettivo stabilito dalle norme processuali e non può essere modificata o costituita dall'annotazione di cancelleria. L'annotazione di cancelleria è meramente ricognitiva e non ha effetti costitutivi sull’irrevocabilità. Spetta al soggetto che propone l'azione di riparazione verificare l'effettivo momento di irrevocabilità; l'errore della cancelleria non giustifica la tardività della domanda. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
termine biennale per la proposizione della domanda di riparazione
La norma concede il termine di due anni per proporre domanda di riparazione; la Corte interpreta tale termine come perentorio rispetto al momento di decorrenza determinato dall'effettivo passaggio in giudicato della sentenza.
art. 648, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina il fenomeno del giudicato e il momento di irrevocabilità della sentenza; la Corte lo utilizza per affermare che l'effetto di irrevocabilità è fissato dalla legge e non dipende dall'annotazione di cancelleria.
Indica i termini per impugnare e, richiamando l'art. 544, individua gli eventi processuali da cui decorrono i termini; conferma che le scansioni processuali sono tassative e non modificabili dall'annotazione di cancelleria.
Richiamato per precisare gli eventi da cui decorrono i termini di impugnazione; contribuisce alla valutazione che il momento di decorrenza sia oggettivo e determinabile dagli atti processuali.
art. 27 d.m. 30-9-1989
la cancelleria deve annotare sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero
La Corte interpreta questa norma come conferma della natura meramente ricognitiva dell'annotazione di cancelleria: essa prende atto di un fenomeno già verificatosi (il giudicato) senza determinarne la formazione.
Richiamato in connessione con l'obbligo di annotazione e comunicazione, conferma il carattere registrale delle annotazioni senza valenza costitutiva del giudicato.
Massime di principio
- La data del passaggio in giudicato di una sentenza è un fatto oggettivo determinato dalle norme processuali e non può essere costituita dall'annotazione di cancelleria.
- L'annotazione di cancelleria è meramente ricognitiva: registra un fenomeno già avvenuto e non può prorogare o anticipare gli effetti del giudicato.
- Il termine biennale previsto dall'art. 315 c.p.p. decorre dall'effettivo momento di irrevocabilità della sentenza; spetta al richiedente verificare tale momento consultando gli atti processuali.
- L'errore materiale della cancelleria nella data annotata non giustifica, secondo l'attuale giurisprudenza di legittimità, l'ammissibilità di una domanda presentata oltre il termine perentorio stabilito dalla legge.
- La difesa tecnica ha l'onere di compiere le verifiche necessarie sugli atti processuali per calcolare correttamente i termini; la semplicità delle verifiche cartolari rende tale onere ragionevole.
- Soluzioni difformi rilevate in precedenti pronunce giurisprudenziali (orientamenti isolati che tolleravano l'errore di cancelleria) sono considerate superate dall'attuale orientamento della Corte di cassazione.
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