Cassazione Penale, Sentenza n. 5840/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Di Matola: deduceva nullità ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per inosservanza di norme processuali a pena di nullità e, in particolare, lamentava omissione di pronuncia della corte di appello sulla presunta genericità della contestazione che non consentiva di comprendere la condotta a lui attribuita. Youssef: deduceva violazione ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p.; contestava l'apparenza della motivazione della corte di merito, sostenendo che la condanna si era fondata sulla sola presenza dell'imputato la notte dei fatti senza alcuna prova di comportamento concorsuale (mancanza di riprese video, mancata prova del ruolo di palo o di qualsiasi condotta agevolatrice), mancanza di prova della sua prossimità al locale al momento della consumazione e sussistenza del ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Per Di Matola ha ritenuto che la corte di appello non fosse tenuta a rispondere su una doglianza (genericità dell'imputazione) che non era stata specificamente dedotta nell'atto di appello, richiamando l'obbligo di specificità delle richieste ex art. 581 c.p.p. (modificato dalla legge n.103/2017). Ha inoltre osservato che l'imputato che abbia chiesto il giudizio abbreviato incondizionato non può poi eccepire la genericità dell'imputazione. Quanto a Youssef, la Corte ha escluso che la ricostruzione di merito potesse essere sindacata in Cassazione: la valutazione della prova e la motivazione del giudice di merito sono risultate congrue e prive di vizi logici o giuridici, essendosi fondate sulla presenza del ricorrente nella vettura con un correi reo confesso e sulla plausibilità del ruolo di palo. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e c))
Norma indicata come base dei motivi di ricorso (vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: nessun vizio di motivazione idoneo a giustificare la cassazione o la rinnovazione del giudizio è emerso.
art. 581 cod. proc. pen. (modificato dalla legge n. 103/2017)
Interpretata dalla Corte nel senso che l'atto di impugnazione deve contenere richieste e motivi specifici a pena di inammissibilità; pertanto la corte di merito non è tenuta a decidere su doglianze non specificamente dedotte nell'appello.
Richiamato nel contesto della nullità per genericità dell'imputazione: la Corte ha osservato che la questione non era stata dedotta nel gravame e quindi non poteva essere censurata in sede di appello/cassazione.
Regola sul giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" richiamata per sottolineare che la Corte di cassazione può intervenire sulla valutazione della prova solo quando la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria; nel caso non ricorrevano tali vizi.
Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.
Massime di principio
- In sede di appello e successivamente in Cassazione è essenziale che le doglianze siano formulate in modo specifico e dedicato nell'atto di impugnazione: questioni non specificamente proposte possono essere considerate inammissibili.
- Chi accetta un giudizio abbreviato incondizionato limita la possibilità di eccepire in seguito vizi legati alla genericità dell'imputazione, poiché l'adesione al rito implica accettazione dell'imputazione così formulata.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivede la valutazione delle prove operata dal giudice di merito: può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di elementi decisivi.
- Per contestare una condanna basata su partecipazione o concorso è necessario dimostrare, con elementi probatori, l'assenza di qualsiasi forma di contribuzione alla condotta (anche agevolatrice); la mera prospettazione di un diverso apprezzamento probatorio è insufficiente in Cassazione.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; dunque va valutato con attenzione il rischio di proponibilità del ricorso.
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