Cassazione Penale, Sentenza n. 29687/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione, in funzione di promotore e organizzatore, ad un'associazione a delinquere finalizzata alla produzione e cessione di patenti di guida e documenti falsi (residenze, attestazioni di lavoro) a cittadini extracomunitari, nonché per i reati-fine collegati. Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'associazione, sostenendo che i rapporti erano occasionali, che la sorella era coinvolta marginalmente e che mancava una struttura stabile idonea a integrare il vincolo associativo; (2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze di cautela, invocando l'effetto attenuante dell'aver già scontato detenzione dal 2019, l'ammissione degli addebiti e la buona condotta in carcere, nonché il decorso del tempo che renderebbe inattuale la misura
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha reso inammissibile. Sulla sussistenza dell'associazione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse motivato adeguatamente, richiamando intercettazioni, acquisizione di documenti informatici, la qualità dei falsi, i pagamenti convogliati su una carta intestata alla sorella e la presenza di altri coindagati (Giuseppe Ciervo, Raffaele Salerno, altri in corso di identificazione), sufficienti a delineare un nucleo organizzativo stabile in cui il Di Dona assumeva ruolo organizzativo. Sul punto cautelare, la Corte ha ritenuto ammissibili le esigenze special-preventive indicate dal Tribunale: la professionalità e continuità dell'attività illecita dell'imputato, il ruolo di promotore/organizzatore, la mancata prova di una effettiva resipiscenza nonché la non decisività della detenzione per altra causa. Di conseguenza la misura in carcere è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c)
La Corte richiama il principio per cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è inammissibile se l'impugnazione è generica o si risolve nella mera prospettazione di una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito
Sentenza Corte Costituzionale n.57/2013
Citata dal ricorrente per sostenere che ammissione di responsabilità e stato di detenzione attenuerebbero le esigenze cautelari; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale argomento non decisivo se non accompagnato da elementi concreti di resipiscenza o modifica del rischio cautelare
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2, n. 27866/2019; Sez. U. n.11/2000; Sez. 4, n. 484/2021 ecc.)
È riaffermato l'orientamento secondo cui in sede di cassazione vanno vagliate esclusivamente la sufficienza e la logicità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto, non una rivalutazione completa delle risultanze probatorie; inoltre, lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione
Ordinamento penitenziario (riferimento generale)
Richiamato per sottolineare che la detenzione per altra causa non costituisce di per sé titolo ostativo alla misura cautelare, ossia non garantisce automaticamente l'assenza del rischio di reiterazione
Massime di principio
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari è difficile ottenere una revisione sul merito delle prove: il rimedio è ammissibile solo per vizio di diritto o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa valutazione delle stesse circostanze
- Per la configurabilità di un'associazione a delinquere sono rilevanti elementi indiziari quali: continuità e professionalità dell'attività illecita, ripartizione di compiti tra più soggetti, esistenza di canali di pagamento riconducibili all'organizzazione, contatti ripetuti con collaboratori e con fornitori di prodotti falsificati
- Lo stato di detenzione per altra causa e l'ammissione degli addebiti non annullano automaticamente le esigenze cautelari; occorre dimostrare concretamente la resipiscenza o la scomparsa dei rischi (es. pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio)
- Le doglianze generiche sulla mancanza di altri 'stabili' collaboratori o sulla marginalità di alcuni coinvolti sono inammissibili se non puntualmente correlate ai passaggi argomentativi del giudice di merito e se non evidenziano contraddizioni logiche nella motivazione
- Per contestare efficacemente una misura cautelare fondata su un'associazione occorre dimostrare che la motivazione del giudice è contraddittoria, carente sotto il profilo logico o in violazione di norme; non basta una diversa lettura dei fatti
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