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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09402/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Il caso riguarda un procedimento di equa riparazione ex legge Pinto, nel quale il difensore, agendo in proprio, aveva depositato un atto denominato "ricorso in riassunzione" dopo la cassazione con rinvio di un precedente decreto della Corte d'appello. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'atto ritenendo che, essendo il giudizio di rinvio una fase distinta, fosse necessaria una nuova iscrizione a ruolo e la nota di iscrizione, mancante nel deposito originario. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con tre motivi: con il primo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte avrebbe deciso in un procedimento diverso da quello fissato in camera di consiglio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 392 e 394 c.p.c., sostenendo che, quando la riassunzione avviene davanti allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento cassato, non sarebbe necessaria una nuova iscrizione a ruolo né la nota di iscrizione; con il terzo ha dedotto omessa pronuncia e carenza/contraddittorietà motivazionale sulle deduzioni svolte nelle note difensive, insistendo sull'ammissibilità della riassunzione già depositata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo decisivo il richiamo a un precedente recente conforme. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio in materia di equa riparazione, trattandosi di autonoma e ulteriore fase del giudizio originario, è necessaria una nuova iscrizione a ruolo, ma non la nota di iscrizione a ruolo ex artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c., perché nei giudizi introdotti con ricorso il rapporto processuale si instaura già con il deposito del ricorso. Conseguentemente ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro di censura per nullità processuale e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro di censura per violazione di legge sostanziale/processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura del ricorrente è stata formulata come omessa o eccedente pronuncia rispetto al procedimento effettivamente fissato; il motivo non è però stato accolto.

  • art. 392 c.p.c.

    il giudizio di rinvio viene qualificato come autonoma e ulteriore fase del giudizio originario; la Corte afferma che la riassunzione richiede nuova iscrizione a ruolo ma non la nota di iscrizione nei giudizi introdotti con ricorso.

  • art. 394 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della riassunzione e del giudizio di rinvio.

  • art. 168 c.p.c.

    viene evocato dalla Corte d'appello per sostenere la necessità della nota di iscrizione a ruolo nel giudizio di rinvio.

  • artt. 71 e 72 disp. att. c.p.c.

    la Cassazione esclude che la nota di iscrizione a ruolo ex tali disposizioni sia necessaria nei giudizi di rinvio introdotti con ricorso.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura di motivazione.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a fondamento della censura di motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il procedimento si configura come autonoma fase del giudizio originario; se il processo è introdotto con ricorso, il rapporto processuale si instaura con il deposito del ricorso stesso.
  • Per la riassunzione ex art. 392 c.p.c. in materia di equa riparazione è necessaria una nuova iscrizione a ruolo, ma non anche la nota di iscrizione a ruolo quando la fase si instaura con ricorso.
  • La mancanza della nota di iscrizione a ruolo non giustifica l'inammissibilità dell'atto di riassunzione nei giudizi introdotti con ricorso, se l'iscrizione del procedimento è comunque avvenuta nei termini e secondo la struttura propria del rito.
  • In presenza di un precedente di legittimità conforme e specificamente riferito a un caso analogo, il giudice di rinvio deve conformarsi all'orientamento nomofilattico della Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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