Cassazione Penale, Sentenza n. 39538/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena per i reati in materia di stupefacenti contestati a Federico De Vito. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la dichiarata inammissibilità dell'appello previamente proposto dal precedente difensore (avv. Porcelli) in data 24.3.2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per questioni relative alla formazione della volontà della parte ad aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e a divergenze nel contenuto della pronuncia. Sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi relativi alla determinazione della pena che non si traducano in illegittimità della sanzione (es. pena oltre i limiti edittali). Nel caso di specie la questione dedotta era superata dall'accordo sulla pena intervenuto in appello. Per l'inammissibilità è stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità (richiamo a Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
Il rimedio in Cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ammesso in via limitata: solo per questioni relative alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando i relativi motivi siano stati rinunciati nell'accordo, non costituisce motivo ammissibile di ricorso in Cassazione nel contesto del concordato.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per causa di inammissibilità: l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità esclude l'applicazione di sanzioni pecuniarie; se tale assenza non è ravvisata, la sanzione può essere applicata.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01)
Precedente che precisa i limiti dell'impugnabilità in Cassazione delle sentenze pronunciate sul concordato in appello: sono inammissibili doglianze riguardanti motivi rinunciati, valutazioni su proscioglimento ex art.129 e vizi di determinazione della pena che non comportino illegittimità della sanzione.
Massime di principio
- In presenza di un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per questioni riguardanti la formazione della volontà della parte ad aderire, il consenso del pubblico ministero e divergenze nel contenuto della pronuncia; molte altre doglianze risultano inammissibili.
- Se con l'accordo si sono rinunciati motivi di gravame diversi da quelli relativi alla determinazione della pena, tali motivi non possono più essere validamente sollevati in Cassazione.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena sono ammissibili in Cassazione solo se si traducono in illegittimità della sanzione (es. pena fuori dai limiti edittali o diversa dalla legge); semplici vizi di motivazione non sono sufficienti.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
- Per evitare l'inammissibilità è importante documentare chiaramente la volontà di accedere al concordato, verificare e registrare il consenso del P.M. e preservare, prima dell'accordo, eventuali motivi che si intende preservare per impugnazioni successive qualificate.
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