Cassazione Civile, Ordinanza n. 32938/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società agricola consortile otteneva decreto ingiuntivo per una somma di denaro nei confronti di altra società agricola. L'ingiunta proponeva opposizione e il tribunale revocava il decreto, dichiarando la competenza di un collegio arbitrale previsto dal contratto posto a base della pretesa monitoria, con compensazione delle spese di lite. La corte d'appello confermava la decisione, rigettando l'appello limitato al capo sulle spese e condannando inoltre l'appellante al pagamento di Euro 1.500 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione la società soccombente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, sostenendo che, essendo stata accolta l'opposizione, la controparte avrebbe dovuto essere condannata alle spese; con il secondo motivo, denunciava la violazione dell'art. 96 c.p.c. per insussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata, osservando che aveva semplicemente esercitato legittimamente il diritto di difesa, sia in sede stragiudiziale sia processuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la compensazione delle spese di primo grado e di appello in presenza di eccezionali ragioni adeguatamente motivate, valorizzando la condotta precontenziosa della creditrice che aveva agito monitoriamente dopo aver ricevuto contestazione della clausola compromissoria. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era stata affermata senza adeguata motivazione e sulla base di un presupposto non richiesto dalla norma, cioè la colpa grave, anziché l'accertamento di una condotta oggettivamente abusiva del processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente al capo relativo alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., con esclusione di tale condanna. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
il principio di soccombenza non comporta in modo indefettibile la rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa
consente la deroga al principio di soccombenza in presenza dei presupposti di legge e di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132
ha introdotto la formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis
ha convertito il d.l. n. 132/2014, rilevante per la disciplina delle spese
richiede un accertamento di abuso del processo, non la mera colpa grave o la sola soccombenza
menzionato per la proposta di definizione accelerata
menzionati per la trattazione in camera di consiglio
richiamato dai motivi di ricorso come parametro del vizio denunciato
la responsabilità aggravata postula, per il comma 3, una condotta processuale oggettivamente abusiva
Massime di principio
- La compensazione delle spese può essere disposta anche in presenza di soccombenza formale, quando il giudice individui e motivi specifiche ragioni eccezionali idonee a derogare al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
- L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se illogico, erroneo o privo di motivazione.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non richiede l'accertamento del dolo o della colpa grave, ma l'individuazione di un comportamento processuale oggettivamente abusivo, come la proposizione o resistenza pretestuosa alla lite.
- Il solo rigetto dell'impugnazione o l'esito sfavorevole della controversia non bastano, di per sé, a integrare un abuso del processo ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
- Quando la decisione impugnata viene cassata solo per un capo e non è ravvisabile un reale abuso dell'impugnazione, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. deve essere eliminata anche senza rinvio.
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