Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19161/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 15/12/2023 del Tribunale di Palermo che, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva sostituito gli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio presso la Motorizzazione Civile di Palermo per 12 mesi, rilevando la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati. Genova denunciava violazione e mancata applicazione dei principi affermati nella precedente sentenza di annullamento della Cassazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe indicato "elementi di fatto da cui trarre la probabilità della commissione di altri reati", si sarebbe limitato a formule stereotipe e avrebbe fatto riferimento a conversazioni intercettate alle quali egli non aveva partecipato e che non riguardavano specificamente le sue condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base di elementi concreti: misure di "autoprotezione" (es. stampa di duplicati della carta di circolazione per modificare dati), uso di buste inserite nelle carpette per la consegna di denaro, l'apertura del denaro in luoghi "sicuri" fuori dalla postazione, l'invito a fare attenzione alla presenza di telecamere, nonché il consolidato modus operandi e la rete di complicità tra pubblici ufficiali e agenzie. La Corte ha ribadito che il pericolo di reiterazione va valutato con una prognosi sulla personalità, modalità del fatto e contesto socio-ambientale e non richiede la dimostrazione di specifiche occasioni immediate di recidiva. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è stato confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen., periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015, n. 47

    Impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità astratta del titolo di reato; richiede la valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni (modalità, circostanze, personalità, contesto).

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Casi di ammissibilità del ricorso per cassazione; il ricorso � stato valutato alla luce dei motivi di legittimità previsti da queste lettere e ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel gravame con riferimento ai profili di competenza e motivazione nell'ambito del riesame e del provvedimento cautelare.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 2, comma 1, lett. c)

    Ha modificato il comma 1, lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., limitando i criteri per desumere il pericolo di reiterazione e imponendo l'analisi delle concrete modalità del fatto.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione non può essere ricavato dalla sola qualificazione astratta del reato; occorre valutare le modalità concrete del fatto, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale.
  • Non è necessario dimostrare specifiche e immediate opportunità di recidiva: è sufficiente una prognosi motivata, fondata su elementi concreti che indichino carattere abituale, non occasionale, o incapacità di autotutela del soggetto.
  • Comportamenti pratici di occultamento o di "autoprotezione" (es. modalità di ricezione e nascondimento di denaro, uso di procedure consolidate per alterare documenti) e l'esistenza di un modus operandi consolidato e di reti di complicità possono legittimare la valutazione del pericolo di reiterazione.
  • Il richiamo a conversazioni intercettate alle quali l'imputato non ha preso parte può essere utilizzato non per attribuirgli dichiarazioni specifiche, ma per confermare l'esistenza di una prassi illecita consolidata nel contesto lavorativo in cui l'imputato operava.
  • La motivazione giudiziale deve indicare elementi fattuali specifici e non limitarsi a frasi stereotipe: quando ciò avviene, la Cassazione tende a ritenere inammissibili i ricorsi basati su generiche censure di carenza motivazionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.