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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32744/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Udine del 09/11/2021 che, in sede di opposizione ex art. 667 c.p.p., aveva rigettato la richiesta di sostituzione della confisca per equivalente: chiedeva di sostituire la quota di un immobile precedentemente confiscata (confisca disposta con sentenza irrevocabile per reato ex art. 10-ter D.lgs. 74/2000) con l'equivalente somma di euro 102.691,05. Il ricorso denunciava illogicità e violazione di legge nella motivazione del rigetto, sostenendo che la domanda attiene a modalità esecutive e non al merito del giudicato, che il condannato è legittimato a proporre istanze esecutive finalizzate ad ottenere il medesimo risultato (favor rei), e che la sostituzione sarebbe coerente con la finalità dell'ablazione per equivalente e con l'interesse dello Stato a recuperare rapidamente il valore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella misura necessaria: ha ritenuto i motivi connessi e ha precisato che, pur essendo inviolabile il giudicato che dispone la confisca per equivalente, il giudice dell'esecuzione è legittimato a valutare e modificare le modalità esecutive della confisca (anche consentendo la sostituzione del bene con il corrispondente denaro) purché non si vanifichi il contenuto essenziale del giudicato. Ha inoltre sottolineato i limiti di tale potere (non può rimuovere la confisca né incidere sulla sua sostanza; non è ammessa la modifica se l'esecuzione è già esaurita o se sono state compiute procedure che hanno esaurito gli effetti), e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen.

    art. 667 comma 4 seconda parte cod. proc. pen.

    La domanda di cui trattasi è stata proposta in sede di opposizione ex art. 667 c.p.p.; la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione è competente a valutare istanze concernenti modalità esecutive della misura, purché non incidano sul giudicato sostanziale.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    art. 666 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per affermare l'interesse del destinatario del titolo (imputato) all'esecuzione: la Corte evidenzia che le modalità di esecuzione rientrano nella cognizione del giudice dell'esecuzione.

  • D.lgs. 74/2000

    art. 10-ter; art. 12-bis (richiamato)

    La confisca per equivalente trova fondamento nel D.lgs. 74/2000; la Corte ribadisce la natura sanzionatoria ed il principio di proporzionalità e che la confisca per equivalente mira ad ablare il profitto del reato tributario.

  • Costituzione e fonti sovranazionali

    art. 42 Cost.; art. 117 Cost.; art. 1 Prot. Addiz. CEDU; Direttiva 2014/42/UE (artt. 17 e 18)

    La Corte valuta la liceità della confisca per equivalente anche alla luce di principi costituzionali e convenzionali (tutela della proprietà, proporzionalità), ritenendo compatibile l'istituto se applicato con bilanciamento e proporzionalità e se le modalità esecutive rispettano tali principi.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente, pur essendo disposta con sentenza irrevocabile, attiene al valore da asportare (profitto del reato) e non impedisce al giudice dell'esecuzione di valutare le modalità concrete dell'esecuzione.
  • Il condannato può proporre al giudice dell'esecuzione istanze volte a sostituire il bene confiscato con il corrispondente valore in denaro se ciò non vanifica il giudicato: la richiesta riguarda modalità esecutive e non la rimozione della confisca.
  • Il giudice dell'esecuzione ha competenza a modificare le modalità di esecuzione quando ciò sia coerente con la finalità ablativa e con i principi di proporzionalità e tutela della proprietà, e quando la sostituzione favorisca un recupero più certo e immediato del valore per lo Stato.
  • Limite invalicabile: non è consentito alcun atto che modifichi la sostanza del giudicato (cioè eliminare la confisca o ridurre/importare il quantum stabilito); inoltre la modifica non è possibile se l'esecuzione è già stata effettivamente eseguita o se le procedure poste in essere hanno esaurito gli effetti della confisca.
  • In caso di conflitto tra istanze di terzi e istanze del condannato, la distinzione tra confisca diretta e per equivalente e la diversa posizione giuridica del proponente (terzo vs condannato) devono essere attentamente valutate dal giudice dell'esecuzione.
  • Prassi consigliata: in situazioni analoghe presentare istanza motivata dal punto di vista delle modalità esecutive (efficacia immediata per lo Stato, preservazione della proprietà non pertinenziale) e documentare l'assenza di esaurimento degli effetti esecutivi già compiuti.

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