Cassazione Penale, Ordinanza n. 35608/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva confermato l’affermazione di responsabilità per ricettazione, contestando, con il primo motivo, la mancata assunzione di una prova dichiarativa richiesta dalla difesa: l’esame testimoniale di una persona in relazione alla titolarità formale dell’autovettura di provenienza illecita. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 648 c.p. e sul diniego delle attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis c.p., chiedendo in sostanza una diversa valutazione delle risultanze processuali e della ricostruzione dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato quanto ai presupposti della rinnovazione istruttoria in appello e inammissibile perché la prova testimoniale richiesta, di natura dichiarativa, non integra la prova decisiva deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.; inoltre, la Corte d’appello aveva motivato in modo non censurabile la superfluità dell’esame, considerata l’irrilevanza della titolarità formale dell’autovettura e la completezza dell’istruttoria. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti diretti a ottenere una rivalutazione in fatto, già compiutamente esaminata e respinta dai giudici di merito, estranea al sindacato di legittimità. La censura sul diniego delle attenuanti generiche è stata anche giudicata manifestamente infondata: la motivazione d’appello era congrua e indicava, quali ragioni ostative, la gravità della condotta e la non esiguità del profitto. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente
La mancata assunzione è deducibile come omessa acquisizione di prova decisiva soltanto se la prova ha per oggetto un fatto certo nel suo accadimento; non è sufficiente una prova dichiarativa il cui esito richieda di essere confrontato con gli altri elementi per sostenere una diversa ricostruzione favorevole.
i motivi di ricorso, con cui si deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., nonché in relazione all’art. 62-bis cod. pen. – oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale – risultano finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già proposte in appello e già motivatamente esaminate e respinte dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata), una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, estranee al sindacato di legittimità
Le censure sulla responsabilità per ricettazione non possono essere utilizzate per ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione fattuale, quando i giudici di merito abbiano già esaminato e motivatamente respinto le medesime doglianze.
non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
Per motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve passare in rassegna ogni elemento dedotto o risultante dagli atti; è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti, dai quali gli altri possono risultare superati.
Massime di principio
- In appello la rinnovazione, anche parziale, dell’istruzione dibattimentale ha carattere eccezionale e può essere disposta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. La valutazione discrezionale sulla mancata rinnovazione non è sindacabile in cassazione se la motivazione consente di individuare fonti sufficienti per una valutazione compiuta e logica della responsabilità.
- La mancata assunzione di una prova dichiarativa non integra, di per sé, l’omessa assunzione di una prova decisiva deducibile in cassazione: la prova decisiva deve riferirsi a un fatto certo nel suo accadimento e non consistere in una dichiarazione il cui risultato debba essere valutato comparativamente con gli altri elementi probatori.
- Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione delle risultanze processuali né una diversa ricostruzione dei fatti, quando le censure di merito siano già state esaminate e respinte con motivazione congrua.
- Nel negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a considerare singolarmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli: è sufficiente che dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Nel caso esaminato, la gravità della condotta e la non esiguità del profitto sono state ritenute ragioni ostative adeguatamente motivate.
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