Cassazione Penale, Ordinanza n. 35584/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagata)
La controversia
La persona offesa aveva presentato opposizione alla richiesta del Pubblico Ministero di archiviare il procedimento a carico di un’indagata per il reato di omissione di atti d’ufficio. Il GIP del Tribunale di Ancona, con ordinanza del 10 aprile 2026, ha disposto l’archiviazione. La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 328 c.p. e omessa motivazione, sostenendo che l’indagata non aveva mai provveduto ad ascoltarla; 2) omessa motivazione sulla richiesta di iscrivere nel registro delle notizie di reato anche altri soggetti denunciati, prospettati come concorrenti necessari nel reato di cui all’art. 319-ter c.p.; 3) omessa motivazione sulla richiesta di svolgere ulteriori indagini indicate nell’opposizione e sulla ritenuta inidoneità di tali indagini a modificare il quadro probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’ordinanza di archiviazione adottata dal GIP dopo il rigetto dell’opposizione della persona offesa non è ricorribile per cassazione, salvo che sia affetta da abnormità strutturale o funzionale, circostanza non ravvisata nel caso. La Corte ha quindi ritenuto non esaminabili nel merito i tre motivi. La declaratoria è stata pronunciata de plano. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Con il primo motivo, violazione dell'art. 328 cod. pen. e omessa motivazione in ordine a tale reato, non avendo la indagata mai provveduto ad ascoltare la persona offesa.
La disposizione è indicata come norma incriminatrice contestata, ma la Corte non esamina nel merito la censura relativa alla sua violazione, dichiarando il ricorso inammissibile per non ricorribilità dell’ordinanza.
Con il secondo motivo, omessa motivazione in relazione alla richiesta di iscrizione nel RGNR anche di altri soggetti denunciati, di cui era prospettato il concorso necessario con la d.ssa Farneti nel reato di cui all'art. 319-ter cod. pen.
La disposizione è menzionata quale reato rispetto al quale la ricorrente chiedeva l’iscrizione di altri soggetti, ma la Corte non ne affronta la configurabilità, essendo il ricorso inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non ricorribile in quanto l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso contro l’ordinanza di archiviazione emessa dopo il rigetto dell’opposizione della persona offesa è inammissibile quando il provvedimento non presenta abnormità strutturale o funzionale; l’inammissibilità può essere dichiarata de plano.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non ricorribile in quanto l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La norma consente la declaratoria de plano dell’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro un’ordinanza di archiviazione non impugnabile.
Massime di principio
- L’ordinanza di archiviazione emessa dal GIP dopo il rigetto dell’opposizione della persona offesa non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che presenti abnormità strutturale o funzionale.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento non ricorribile e non ricorre abnormità, la relativa inammissibilità può essere dichiarata de plano.
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