Cassazione Penale, Ordinanza n. 35582/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 7 aprile 2026 con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno aveva applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato previsto dall’art. 73 del T.U. stupefacenti. Ha dedotto un vizio di motivazione per l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure di omessa motivazione sulla possibilità di proscioglimento e sulla congruità della pena non rientrassero nei casi tassativi di ricorso previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento, che consentono il controllo nei soli casi specificamente indicati di violazione di legge e non per carenze motivazionali sui medesimi profili. L’inammissibilità è stata dichiarata con ordinanza in camera di consiglio non partecipata e senza formalità di rito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in considerazione della proposizione del ricorso per ragioni non più consentite dalla legge.
Norme richiamate
Il ricorso presentato dal difensore di Alberto Esposito contro la sentenza emessa in data 7 aprile 2026 con cui il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup., è inammissibile.
La norma è richiamata quale base della sentenza di applicazione della pena concordata impugnata.
Il ricorso presentato dal difensore di Alberto Esposito contro la sentenza emessa in data 7 aprile 2026 con cui il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup., è inammissibile.
La disposizione individua il reato per il quale era stata applicata la pena concordata; la sentenza non sviluppa un’interpretazione della fattispecie incriminatrice.
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La doglianza relativa all’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento non è autonomamente deducibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento se formulata come vizio di motivazione estraneo ai casi tassativi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo4 il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitato ai casi tassativi di violazione di legge relativi alla volontà dell’imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza; non comprende il vizio di motivazione su tali profili.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo4 il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La disciplina speciale del ricorso contro la sentenza di patteggiamento deroga ai motivi generali di ricorso previsti dall’art. 606 c.p.p., restringendo il controllo ai casi tassativi indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con ordinanza in camera di consiglio non partecipata e senza formalità di rito secondo la procedura prevista dalla disposizione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Contro una sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso, in deroga ai motivi generali dell’art. 606 c.p.p., esclusivamente per i casi tassativi di violazione di legge indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: violazione delle disposizioni sull’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La censura di vizio di motivazione, anche quando riguarda l’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. o la congruità della pena, non rientra nei motivi tassativi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
Come è indicizzato
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