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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35601/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva rideterminato, su accordo delle parti, la pena per il reato di evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione di circostanze attenuanti. La pronuncia non specifica ulteriori motivi o il contenuto concreto delle circostanze richieste.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che, nel concordato in appello, non siano deducibili in cassazione doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o a vizi di determinazione della pena che non ne comportino l'illegalità. La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti era quindi estranea ai limiti del rito concordato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    sentenza in epigrafe con cui veniva rideterminata - su accordo delle parti - la pena per il reato di cui all’art. 385 cod.pen.

    La norma identifica il reato per il quale era stata rideterminata la pena; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della fattispecie.

  • art. 129 c.p.p.

    in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge

    Nel concordato in appello, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. non può essere dedotta con ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può riproporre doglianze relative a motivi ai quali la parte abbia rinunciato.
  • Nel concordato in appello, non sono deducibili in cassazione né la mancata valutazione delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. né vizi della determinazione della pena che non si traducano in pena illegale, perché estranei ai limiti del rito concordato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia

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