Cassazione Penale, Ordinanza n. 35604/2026 del 07/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Catania aveva confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 12 luglio 2022 quanto alla responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 697 c.p., relativo all’omessa denuncia della detenzione di munizioni rinvenute in una cassaforte. La sentenza d’appello aveva invece assolto l’imputato dalla contestazione riguardante la detenzione di armi clandestine, ritenendo plausibile che fosse stato oggetto di un’azione calunniatoria. Con ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. e vizi motivazionali, richiamando i verbali delle udienze del 14 dicembre 2021 e del 12 aprile 2022, il verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni del 31 dicembre 2018 e l’ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza d’appello. Ha sostenuto che fosse contraddittorio escludere la causa di non punibilità per l’omessa denuncia delle munizioni, pur avendo la Corte ritenuto plausibile una calunnia nei suoi confronti, e che non fosse stata considerata la compatibilità delle munizioni con armi regolarmente detenute. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito alla diversità di calibro e alla possibile significatività di collegamenti con la criminalità. In memoria del 20 luglio 2026, la difesa ha ribadito che le doglianze riguardavano la legittimità del diniego dell’art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i vizi motivazionali, osservando che la Corte d’appello aveva spiegato, sulla base del quadro complessivo, perché non ricorressero le condizioni per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., collegando la detenzione delle munizioni non denunciate a un contesto di detenzione di più armi, benché autorizzata. Tale valutazione di fatto non presentava manifesta illogicità ed era sottratta al sindacato di legittimità. La doglianza sulla compatibilità delle munizioni con armi regolarmente detenute era inoltre generica e aspecifica: il ricorrente non aveva indicato quali armi fossero compatibili con le munizioni non denunciate, di diverso calibro, né aveva articolato una critica idonea a spiegare la decisività dell’asserita omissione. In conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
ha ricollegato la detenzione delle munizioni, non regolarmente denunciate, a un contesto di detenzione di plurime armi, sebbene autorizzata
Nel caso esaminato, la detenzione di munizioni non regolarmente denunciata è stata valutata nel contesto della detenzione di più armi, pur autorizzata; la Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito.
alla luce del complessivo quadro motivazionale il provvedimento ha dato conto della insussistenza delle condizioni per l’applicabilità della esimente, con valutazioni in fatto non sindacabili in sede di legittimità
Il diniego della causa di non punibilità è insindacabile in cassazione quanto alla valutazione di fatto, salvo che la motivazione presenti manifesta illogicità; nella vicenda la motivazione è stata ritenuta adeguata.
difetta di una critica argomentata avverso il provvedimento e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito
La censura in cassazione deve confrontarsi in modo argomentato con la motivazione impugnata e indicare perché il profilo denunciato sia decisivo rispetto al ragionamento del giudice di merito; una doglianza generica e aspecifica non supera tale requisito.
alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., quando fondato su una valutazione complessiva dei fatti adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione se la motivazione non presenta manifesta illogicità.
- Il ricorso per cassazione deve formulare una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata e indicare la decisività del vizio denunciato rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito; è inammissibile la censura che prospetti genericamente un dato senza precisare gli elementi fattuali necessari a verificarne la rilevanza.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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