Cassazione Penale, Sentenza n. 17388/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza dell'08/09/2022 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo al presunto profitto da truffa (e connesso reato di autoriciclaggio) pari a euro 243.360,00. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto insussistente il fumus del reato di autoriciclaggio poiché i pagamenti contestati risultavano giustificati e tracciabili e mancava l'elemento psicologico, nonché assente il periculum in mora. Il PM ha contestato tale motivazione sostenendo che il reinvestimento di somme provento di reato nel circuito economico legale costituisce l'essenza dell'autoriciclaggio e che il pericolo di inefficacia futura della confisca emergeva dai concreti riferimenti a trasferimenti e utilizzazioni future delle somme.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile per tardività. Il Tribunale del riesame aveva depositato la motivazione il 04/10/2022 e la notifica al pubblico ministero è avvenuta il 12/10/2022; il ricorso è stato depositato il 04/11/2022, oltre il termine di 10 giorni previsto dagli artt. 324 e 325 c.p.p. per l'impugnazione. Per tale motivo il giudizio di merito sul sequestro annullato non è stato riesaminato e l'ordinanza del Tribunale del riesame rimane efficace.
Norme richiamate
termine di 10 giorni per proporre il ricorso contro i provvedimenti
Il termine per proporre ricorso è perentorio e decorre dalla notificazione dell'atto impugnato; la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso
combinato disposto con l'art. 324 per il termine decadenziale
Conferma la disciplina procedurale del termine di impugnazione e la necessità di rispettare i termini previsti per la tempestiva impugnazione dei provvedimenti
Massime di principio
- Il rispetto dei termini processuali di impugnazione (10 giorni per gli artt. 324 e 325 c.p.p.) è essenziale: un ricorso notificato o depositato oltre il termine è inammissibile indipendentemente dal merito.
- Il semplice reinvestimento di somme nell'attività economica non costituisce automaticamente autoriciclaggio se le operazioni sono tracciabili, giustificate e non emergono elementi che dimostrino la volontà di occultare la provenienza illecita.
- Per configurare il fumus dell'autoriciclaggio occorrono elementi sia oggettivi (reinvestimento di proventi illeciti) sia soggettivi (consapevolezza e intenzione di occultarne la provenienza): la presenza di pagamenti tracciabili e giustificati può attenuare o escludere il fumus.
- Il periculum in mora per il sequestro preventivo richiede la dimostrazione di un concreto rischio di dissipo o di trasferimenti tali da rendere inefficace la successiva confisca; deduzioni generiche o ipotetiche possono risultare insufficienti.
- In fase di motivazione il giudice deve indicare chiaramente i presupposti fattuali e giuridici che giustificano l'adozione (o il mantenimento) di misure cautelari patrimoniali; la mancanza di motivazione dettagliata può portare all'annullamento del provvedimento.
- Il pubblico ministero, quando ritenga errata la valutazione del giudice di merito, deve curare sia il fondamento giuridico del ricorso sia la tempestività formale per non vanificare la possibilità di riesame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17176/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17177/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17178/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17181/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17183/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17185/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →