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Sentenza

Sentenza n. 2140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2421/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202208192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva ordinato al Comune di scegliere tra acquisizione sanante e restituzione del fondo e di liquidare il danno per l'occupazione e la realizzazione di una rete fognaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza deducendo, anzitutto, che il TAR avesse erroneamente considerato l'amministrazione non costituita, omettendo di esaminare la costituzione e le difese depositate dopo la trasmissione del fascicolo dal TAR Napoli al TAR Salerno. Ha poi contestato la qualificazione della vicenda come espropriazione, sostenendo che si trattasse soltanto dell'imposizione di una servitù per una condotta fognaria, con permanenza della proprietà in capo al privato; ha censurato la condanna alternativa all'acquisizione sanante o alla restituzione, la quantificazione del danno sull'intera area e per l'intero periodo, l'assenza di prova rigorosa del pregiudizio, la prescrizione delle pretese, il riconoscimento del danno non patrimoniale, il riferimento al valore venale senza considerare la destinazione agricola, il mancato riconoscimento della responsabilità solidale della società delegata e la condanna alle spese. Il fondo era stato occupato d'urgenza il 21 giugno 1999 per 330 mq, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità con termine quinquennale; i lavori fognari erano terminati l'8 ottobre 2003, senza successiva formalizzazione dell'asservimento o adozione di un decreto di esproprio. Il proprietario aveva chiesto il pagamento delle indennità e, successivamente, l'adozione di un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura relativa all'omessa considerazione della costituzione e delle difese del Comune, ma ha escluso che ciò determinasse la nullità della sentenza con rimessione al primo giudice: il contraddittorio era stato instaurato e il Comune aveva partecipato al giudizio, sicché il vizio poteva essere sanato mediante l'esame diretto delle sue censure in appello. Nel merito, ha confermato che l'assenza di un atto formale di costituzione della servitù imponeva al Comune di adottare, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 6, d.P.R. 327/2001, un atto di asservimento oppure di procedere alla restituzione e al ripristino. Ha tuttavia escluso che fosse dovuto il risarcimento forfetario calcolato sul valore dell'intero bene e per tutto il periodo successivo alla scadenza dell'occupazione legittima. L'occupazione era legittima fino al 2004, le opere erano state completate entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e il terreno era stato restituito; pertanto l'indennità per l'occupazione legittima risultava prescritta, mentre non era prescritta l'eventuale pretesa risarcitoria da illecito permanente. Tuttavia, poiché l'opera era stata realizzata durante l'occupazione legittima e la successiva utilizzazione del fondo era stata limitata dalla servitù di fatto, il danno risarcibile doveva riguardare soltanto la perdita di valore riferibile ai 330 mq interessati, non l'intera superficie. Escluso il nesso causale tra l'opera e l'estirpazione del vigneto avvenuta nel 2011, il valore venale di riferimento è stato rideterminato in euro 2.434,905; il danno patrimoniale è stato quantificato nello 0,85% di tale valore, con interessi legali e rivalutazione dal 2004. Il danno non patrimoniale non è stato riconosciuto immediatamente: sarebbe dovuto soltanto ove il Comune scelga l'acquisizione della servitù ai sensi dell'art. 42-bis. È stata esclusa la responsabilità diretta della società delegata, restando ferma la possibilità di rivalsa del Comune. È stata riformata la statuizione sulle spese: compensazione delle spese di entrambi i gradi e addebito all'appellato delle spese di verificazione, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.a.

    La trasmissione d'ufficio del fascicolo a seguito della declinatoria di competenza territoriale consente la prosecuzione del giudizio già instaurato e impone al giudice di considerare la costituzione e gli atti difensivi della parte.

  • art. 15 c.p.a.

    Richiamato dal Comune in relazione alla prosecuzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 105 c.p.a.

    L'erronea considerazione di una parte come non costituita non determina rimessione al primo giudice quando il contraddittorio era stato regolarmente instaurato e non vi è stata una concreta menomazione del diritto di difesa.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.

    La disciplina dell'acquisizione sanante si applica anche all'imposizione di una servitù; l'amministrazione deve scegliere tra l'acquisizione formale del diritto di servitù e la restituzione con ripristino.

  • art. 42-bis, comma 1, d.P.R. 327/2001

    L'adozione dell'atto di acquisizione o di asservimento costituisce esercizio di un potere amministrativo che deve essere preceduto dalla valutazione dell'attualità e prevalenza dell'interesse pubblico.

Massime di principio

  • L'erronea qualificazione di una parte come non costituita da parte del giudice di primo grado non comporta la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. quando il contraddittorio era stato regolarmente instaurato e la parte ha comunque partecipato al giudizio; il giudice d'appello può esaminare direttamente le difese e le censure non valutate.
  • Quando un'opera fognaria è realizzata su fondo privato nell'ambito di un procedimento inizialmente assistito da dichiarazione di pubblica utilità, ma senza successiva formalizzazione della servitù, l'art. 42-bis, comma 6, d.P.R. 327/2001 consente all'amministrazione di acquisire il diritto di servitù oppure di restituire il bene previa riduzione in pristino.
  • Se l'opera è stata completata durante il periodo di occupazione legittima e il fondo è stato successivamente restituito, non è dovuta un'indennità per occupazione illegittima riferita al periodo successivo; il danno eventualmente risarcibile deve essere provato e limitato alla perdita di valore concretamente causata dalla servitù di fatto.
  • Nella quantificazione del danno derivante dall'imposizione di fatto di una servitù, la superficie di riferimento è quella effettivamente interessata dall'opera, non l'intero fondo; non possono inoltre essere imputati all'amministrazione pregiudizi, come l'estirpazione di una coltura, privi di nesso causale con l'opera pubblica.
  • La responsabilità per la mancata conclusione della procedura ablativa resta a carico dell'amministrazione titolare del potere, anche quando l'esecuzione delle attività sia stata delegata a un soggetto gestore, salva la possibilità di rivalsa interna.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteDichiarazione di pubblica utilitàDanno da provvedimento illegittimoAppello
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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