Cassazione Penale, Sentenza n. 31902/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in sede di prevenzione della confisca di beni formalmente intestati a De Luca ma ritenuti riconducibili a Di Stefano. Il ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente e carente sulla perimetrazione temporale della condizione soggettiva di pericolosità; 2) mancanza dei presupposti tipizzanti per l'inquadramento soggettivo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011; 3) violazione del requisito della necessaria correlazione temporale tra la condizione di pericolosità e gli investimenti confiscati; 4) i beni sarebbero frutto di acquisti autonomi effettuati da De Luca prima della convivenza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei motivi. La Corte ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre i motivi di appello già esaminati e che le doglianze sostanziali sulla qualificazione della pericolosità dovevano essere sollevate nell'impugnazione del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale (provvedimento da cui è derivata la confisca in seguito). Inoltre è stato escluso il diritto del ricorrente a contestare l'autonomia patrimoniale della intestataria (mancanza di legittimazione/di interesse). Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. b)
La qualificazione soggettiva di "pericolosità" rilevante per le misure di prevenzione è tipizzata dalla norma; tuttavia nel procedimento di confisca può legittimamente essere richiamata una precedente decisione che aveva già accertato tale pericolosità (cioè non è possibile riesaminare diffusamente la tipizzazione soggettiva nel procedimento di sola confisca quando sia già intervenuta decisione applicativa della misura personale).
d.lgs. n.159 del 2011, art. 24, comma 3
Consente che il giudizio di prevenzione (per la confisca) si fondi su precedenti provvedimenti applicativi di misure personali (es. sorveglianza speciale); pertanto la Corte ha ritenuto legittimo richiamare il decreto applicativo precedente come base dell'accertamento della pericolosità.
Corte Cost. n.24 del 2019
La decisione ricorda i principi di tassatività e tipicità delle misure di prevenzione, confermando che l'accertamento iniziale deve rispettare tali canoni; la Corte d'appello ha rievocato il primo decreto e ne ha ritenuto la congruità rispetto a tali criteri.
Cassazione, Sez. V, n. 8922 del 26.10.2015
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui le doglianze che mirano a dimostrare la corrispondenza tra intestazione formale e impiego delle risorse sono dedotte legittimamente dal soggetto formalmente intestatario dei beni; un terzo (qui il ricorrente) non ha, di regola, legittimazione ad assumere tali deduzioni.
Massime di principio
- Se la confisca si fonda su un precedente provvedimento che ha già accertato la pericolosità (misura personale, es. sorveglianza speciale), le questioni sostanziali relative alla qualificazione soggettiva devono essere impugnate contro quel primo provvedimento: non è la sede del giudizio di confisca per riesaminare ex novo la tipizzazione della pericolosità.
- I ricorsi in cassazione per motivi generici o che si limitano a riproporre argumenta già esaminati in grado precedente rischiano di essere dichiarati inammissibili.
- La richiesta di provare l'autonomia finanziaria dell'intestatario dei beni (per sottrarre gli stessi a confisca) va solitamente proposta dall'intestatario stesso: il terzo che contesta la riconducibilità dei beni a sé può non avere legittimazione ad avanzare tale deduzione.
- Deve esserci una chiara correlazione temporale tra il manifestarsi della pericolosità e gli investimenti oggetto di confisca; contestazioni sulla mancanza di tale correlazione richiedono argomentazioni precise e prove documentali per non essere considerate generiche.
- È necessario, nelle impugnazioni contro misure ablative, articolare in modo specifico e motivato i punti di fatto e di diritto contestati; la genericità e la riproposizione meccanica di censure già decise comportano elevato rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e ammende.
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