Cassazione Penale, Sentenza n. 07621/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di conferma della confisca patrimoniale disposto nei confronti degli eredi/contesti del defunto Stefano Di Rauso. Le censure principali erano: 1) violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 per perenzione dei termini di efficacia del sequestro (sostenevano che la confisca fosse invalida se non preceduta da sequestro efficace entro i termini perentori); 2) inesistenza di pericolosità qualificata del proposto e insufficienza delle prove di "messa a disposizione" del clan; 3) omessa o apparente motivazione circa la provenienza illecita dei beni, in particolare per beni acquisiti prima del 1990 e per attività imprenditoriali con presunta lunga avviamento; 4) erronea applicazione dell'art. 24 relativamente alla temporalità della pericolosità e al coinvolgimento di società e redditi dei figli; 5) per i figli terzi (Michele, Giuseppe, Maria Loredana) deduzioni specifiche ex art. 26 d.lgs. 159/2011 sulla riferibilità dei beni al proposto e proporzionalità degli investimenti effettuati in epoche anteriori ai due anni dalla proposta di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Principali argomenti della decisione: il sequestro non costituisce condizione di applicazione della confisca di prevenzione, per cui la perdita di efficacia del sequestro non impedisce la confisca; il sindacato in Cassazione è limitato alle violazioni di legge (art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011) e non può trasformarsi in un riesame del merito oltre i limiti consentiti; la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata e coerente: ha richiamato dichiarazioni di collaboratori, riscontri, rapporti con vertici del clan, vantaggi concreti ottenuti, la macroscopica sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio e gli andamenti anomali dei bilanci societari; ha ritenuto giustificata la confisca anche di beni acquisiti in epoca anteriore al periodo di massimo apice di pericolosità, alla luce della sproporzione manifestata. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e la confisca confermata.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 24, art. 26, art. 10 comma 3
Art. 24: la Corte ha ritenuto che la confisca di prevenzione non sia condizionata all'esistenza di un sequestro ancora efficace e che la perentorietà dei termini del sequestro non invalidi automaticamente il procedimento di prevenzione. Art. 26: principio di riferibilità dei beni ai terzi; la Corte ha valutato l'idoneità delle prove a dimostrare la riferibilità al proposto. Art. 10 c.3: limiti al ricorso per cassazione per violazione di legge nel procedimento di prevenzione.
Richiamato per indicare che nuove memorie non modificano le conclusioni quando superate dagli argomenti già esposti; in sostanza conferma l'assenza di rilevanza di questioni sopravvenute non decisive.
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 5, n. 20138 del 21/02/2024; Sez.5, n. 49149 del 11/09/2019; Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014; altre pronunce citate in motivazione
Confermano il principio secondo cui il sequestro non è condizione necessaria per la confisca di prevenzione e chiariscono i criteri temporali per valutare la pericolosità (pericolosità generica vs qualificata) e la possibilità di ablazione di beni anche se acquisiti in epoca anteriore quando sussiste macroscopica sproporzione.
Massime di principio
- La perdita di efficacia del sequestro non impedisce automaticamente la confisca di prevenzione: il procedimento può proseguire e la confisca essere disposta se dimostrati i presupposti di legge.
- In sede di Cassazione nel procedimento di prevenzione il sindacato è limitato a violazioni di legge: non è consentito un ampio riesame del merito della motivazione se questa esiste e è coerente.
- La pericolosità sociale può essere valutata come "generica" o "qualificata": per la pericolosità qualificata il giudice puo' estendere l'ambito temporale di riferibilità dei beni all'intero percorso esistenziale del soggetto, mentre per la pericolosità generica l'ablazione è più circoscritta al periodo in cui la pericolosità si è manifestata.
- La macroscopica sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio è un indizio idoneo a giustificare la confisca anche per beni acquisiti in epoca anteriore, se le circostanze dimostrano un'anomalia gestionale o economica riconducibile alla condotta prevenuta.
- Per i terzi intestatari (figli, coniuge) la difesa deve provare la lecita autonomia delle operazioni patrimoniali (proporzionalità degli investimenti rispetto ai redditi, acquisti anteriori alla finestra temporale rilevante, risorse effettivamente indipendenti) per scalfire la presunzione di riferibilità al proposto.
- La motivazione del giudice di merito deve risultare effettiva e non meramente apparente: il vizio deducibile in Cassazione è la mancanza o l'inconsistenza della motivazione, non il semplice dissenso sul valore delle prove.
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