Cassazione Civile, Ordinanza n. 32669/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro due debitori e, dovendo registrarlo, aveva sostenuto il costo dell'imposta di registro. Poiché il pagamento dell'imposta era avvenuto in ritardo, era stata applicata una sanzione. Il creditore otteneva poi un secondo decreto ingiuntivo per recuperare dai debitori anche tale importo. I debitori proponevano opposizione limitatamente alla sanzione, sostenendo di non doverne rispondere perché, per la registrazione del decreto ingiuntivo, l'obbligato verso l'erario era soltanto il creditore richiedente, non anche i debitori ingiunti. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e il Tribunale confermava, ritenendo invece sussistente una solidarietà passiva anche dei debitori. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i debitori denunciavano violazione dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986, nella formulazione ratione temporis applicabile, deducendo che la norma poneva a carico del solo creditore il versamento dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo, senza obbligazione solidale del debitore, con conseguente insussistenza di qualsiasi loro responsabilità per il ritardo e per la sanzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, nella formulazione previgente dell'art. 57 del D.P.R. 131/1986 applicabile al caso, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo era dovuta esclusivamente dal creditore che aveva ottenuto il decreto, senza solidarietà con il debitore ingiunto. Ne consegue che il ritardo nel pagamento e la sanzione non potevano essere imputati ai debitori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
nella formulazione vigente all'epoca dei fatti
Per la registrazione del decreto ingiuntivo, l'imposta era dovuta al solo creditore che aveva ottenuto il decreto, senza solidarietà con il debitore ingiunto; la successiva sanzione per ritardo non poteva quindi essere posta a carico del debitore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge quale vizio della decisione impugnata.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sul decreto ingiuntivo, occorre distinguere la disciplina applicabile ratione temporis: se la norma vigente attribuisce l'obbligo di pagamento al solo creditore che ha richiesto e ottenuto il monitorio, non può configurarsi una solidarietà del debitore verso l'erario.
- La responsabilità per sanzioni collegate al ritardo nel pagamento dell'imposta di registro non può essere estesa a soggetti che, secondo la disciplina applicabile, non erano obbligati al versamento dell'imposta.
- Quando la decisione di merito si fonda su un presupposto normativo erroneo e questo costituisce l'unica ratio decidendi, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame alla luce della corretta interpretazione della norma tributaria richiamata.
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