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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23648/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione le vincite conseguite dal contribuente in tornei di poker svolti presso case da gioco autorizzate situate in Paesi esteri, per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009. In primo grado la CTP di Roma, dopo aver sospeso il giudizio e sollevato questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia UE, aveva accolto solo parzialmente il ricorso: aveva annullato la pretesa limitatamente alle vincite conseguite in ambito comunitario e l'aveva ritenuta legittima per quelle conseguite in Paesi extra-comunitari, compensando integralmente le spese. La CTR del Lazio, in appello, aveva ritenuto non provata la pretesa fiscale e aveva confermato la compensazione delle spese del primo grado, reputandola coerente con l'esito parzialmente favorevole al contribuente; aveva poi posto le spese del giudizio di appello a carico della parte soccombente. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo stata riformata la decisione di primo grado e risultando complessivamente vittorioso, la CTR avrebbe dovuto procedere d'ufficio a un nuovo regolamento unitario e globale delle spese dell'intera lite, senza confermare la compensazione delle spese del primo grado; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse considerato le argomentazioni sul c.d. illecito comunitario, sul principio di causalità e sulla domanda sostanzialmente risarcitoria relativa alle spese legali sostenute sia nel giudizio nazionale sia nel rinvio pregiudiziale, nonché la condotta asseritamente negligente e inerte dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR, avendo riformato in parte la sentenza impugnata, avrebbe dovuto procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite secondo il criterio unitario e globale della soccombenza complessiva, anziché confermare la compensazione delle spese del primo grado e liquidare separatamente quelle del secondo grado. Ha inoltre precisato che nel complessivo regolamento dovevano essere considerate anche le spese del giudizio pregiudiziale, poiché la Corte di giustizia aveva chiarito che, nei confronti delle parti del procedimento principale, quel giudizio costituiva un incidente rimesso alla decisione sulle spese del giudice nazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di spese processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura è stata proposta per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre omessa pronuncia/omesso esame delle difese sul principio di causalità e sull'illecito comunitario.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla regola della soccombenza ai fini della condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla compensazione delle spese, che nel caso concreto non poteva essere confermata senza una regolazione unitaria dell'intera lite.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione impugnata, deve provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di tutti i gradi, valutando la soccombenza in base all'esito complessivo e unitario della lite.
  • La regolazione delle spese non può essere frazionata in modo da mantenere ferma la compensazione disposta in primo grado se la decisione finale modifica la distribuzione complessiva delle ragioni delle parti.
  • Nel giudizio che segue a un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, le spese del procedimento pregiudiziale possono incidere sulla liquidazione complessiva delle spese del giudizio principale, secondo quanto indicato dalla Corte di giustizia stessa.
  • L'assorbimento del motivo riguarda le censure che restano prive di autonoma rilevanza quando l'accoglimento di un diverso motivo impone già la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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