Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28939/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado in relazione a un fallimento societario. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale, sostenendo che l'omessa tenuta delle scritture contabili non fosse penalmente rilevante nel caso concreto, sia perché la carenza documentale riguarderebbe solo l'anno del fallimento e non l'intero triennio antecedente, sia perché la società non sarebbe stata produttiva. Con il secondo motivo ha censurato la qualifica di amministratore di fatto, lamentando che l'affermazione di responsabilità fosse fondata su una rivalutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte meramente riproduttivo di censure già esaminate e corrette dalla Corte territoriale, che aveva accertato il difetto assoluto della documentazione societaria per l'anno 2019 e ulteriori irregolarità pregresse. Ha inoltre affermato che la bancarotta documentale semplice sussiste anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture non copra l'intero triennio antecedente al fallimento, potendo riguardare anche l'anno della dichiarazione di fallimento e restando fermo l'obbligo contabile finché la società permane in vita. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava una non consentita rivalutazione delle prove, a fronte di una motivazione di merito che aveva valorizzato l'intero quadro probatorio, compresa la dichiarazione della figlia dell'imputato. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 15 l. fall.

    la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili è penalmente rilevante anche se non si estende all'intero triennio precedente al fallimento; può includere l'anno del fallimento, in presenza di società ancora esistente e obbligo di contabilità

  • art. 216 l. fall.

    richiamato implicitamente quale base della bancarotta documentale semplice, in relazione all'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili

  • art. 606 c.p.p.

    i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già vagliate o che mirano a una rivalutazione del merito probatorio sono inammissibili

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già esaminate e confutate in modo adeguato dal বিচারice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La bancarotta documentale semplice può sussistere anche se la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non copre l'intero triennio precedente la dichiarazione di fallimento; è sufficiente che la violazione riguardi anche l'anno del fallimento, purché permanga l'obbligo di tenuta della contabilità.
  • La circostanza che l'impresa non sia più produttiva non elimina, di per sé, l'obbligo di conservare e tenere regolarmente le scritture contabili finché la società esiste.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove quando il giudice di merito abbia già ricostruito il fatto sulla base di un quadro probatorio coerente e completo.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.