Cassazione Penale, Sentenza n. 38216/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il diniego del Ministero della Giustizia (MdS) al permesso premio. Il ricorso deduce errore di diritto e vizio di motivazione: si censura una valutazione sommaria della relazione di sintesi del 2023, si ribadisce l'assenza di redditività/impossidenza economica e si contesta l'utilizzo del lungo periodo di latitanza in Olanda come fattore negativo, non essendovi notizia di reati commessi in quel Paese.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità dei motivi: il ricorrente non contesta puntualmente gli aspetti decisivi valorizzati dal Tribunale (intensità del ruolo associativo, insufficiente revisione critica del passato, indicatori di persistenza di pericolosità sociale e mantenimento dei rapporti con l'organizzazione mafiosa). La mera riaffermazione dell'impossidenza economica è ritenuta insufficiente rispetto alla valutazione complessiva svolta dal Tribunale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, oltre alla condanna per le spese processuali
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contestare in modo specifico e motivato i punti decisivi della decisione impugnata: deduzioni generiche o la sola riaffermazione di circostanze non contrastano l'ampia valutazione del giudice di merito
- La valutazione dell'ammissibilità del permesso premio è complessiva: oltre alla situazione economica, il giudice valuta ruolo associativo, percorso extra/intracarcerario, iniziative riparatorie e segni di distacco effettivo dal contesto criminale
- La latitanza all'estero può essere valutata negativamente anche se non risultano reati commessi nel Paese estero, quando essa integra elementi indicativi di persistenza di collegamenti o condotte non decisamente disconosciute
- La relazione di sintesi e i rapporti di valutazione devono essere contestati con argomenti e prove puntuali; la mera affermazione che la relazione sia stata valutata "sommariamente" non è sufficiente
- La dichiarazione di inammissibilità comporta rischi economici: spese processuali e possibile sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di ricorrere è necessario valutare la concretezza e specificità dei motivi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38125/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38127/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38128/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38129/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38130/2024 del 17/10/2024
- Sentenza penale · 17 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38131/2024 del 17/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →