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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38216/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il diniego del Ministero della Giustizia (MdS) al permesso premio. Il ricorso deduce errore di diritto e vizio di motivazione: si censura una valutazione sommaria della relazione di sintesi del 2023, si ribadisce l'assenza di redditività/impossidenza economica e si contesta l'utilizzo del lungo periodo di latitanza in Olanda come fattore negativo, non essendovi notizia di reati commessi in quel Paese.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità dei motivi: il ricorrente non contesta puntualmente gli aspetti decisivi valorizzati dal Tribunale (intensità del ruolo associativo, insufficiente revisione critica del passato, indicatori di persistenza di pericolosità sociale e mantenimento dei rapporti con l'organizzazione mafiosa). La mera riaffermazione dell'impossidenza economica è ritenuta insufficiente rispetto alla valutazione complessiva svolta dal Tribunale. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, oltre alla condanna per le spese processuali

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contestare in modo specifico e motivato i punti decisivi della decisione impugnata: deduzioni generiche o la sola riaffermazione di circostanze non contrastano l'ampia valutazione del giudice di merito
  • La valutazione dell'ammissibilità del permesso premio è complessiva: oltre alla situazione economica, il giudice valuta ruolo associativo, percorso extra/intracarcerario, iniziative riparatorie e segni di distacco effettivo dal contesto criminale
  • La latitanza all'estero può essere valutata negativamente anche se non risultano reati commessi nel Paese estero, quando essa integra elementi indicativi di persistenza di collegamenti o condotte non decisamente disconosciute
  • La relazione di sintesi e i rapporti di valutazione devono essere contestati con argomenti e prove puntuali; la mera affermazione che la relazione sia stata valutata "sommariamente" non è sufficiente
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta rischi economici: spese processuali e possibile sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di ricorrere è necessario valutare la concretezza e specificità dei motivi

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