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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15419/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per TOSAP relativo a un'occupazione temporanea di suolo pubblico effettuata mediante un ponteggio installato sull'edificio, connesso a tiranti e catene a sostegno del portale e della facciata di un immobile danneggiato, anche per esigenze di tutela di opere artistiche e storiche presenti sul prospetto. In primo e in secondo grado il ricorso del contribuente è stato respinto, ritenendo irrilevante la funzione svolta dal ponteggio ai fini dell'imposizione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulla TOSAP e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che il ponteggio avesse mera funzione strutturale, non sottraesse spazio all'uso pubblico e fosse collocato in modo da consentire il passaggio pedonale sul marciapiede, oltre a contestare il corretto computo della superficie occupata; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo, assorbito il terzo.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso, ha rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta viziata perché il giudice di appello non aveva verificato l'effettiva incidenza del ponteggio sull'uso pubblico del marciapiede e la concreta estensione dell'area occupata, circostanze potenzialmente decisive per escludere o ridurre il tributo.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca radicalmente o è del tutto inidonea a rendere intelligibile la ratio decidendi; una motivazione concisa ma comprensibile soddisfa il minimo costituzionale.

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisorio, anche se sintetica.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    Il controllo di legittimità è ammesso per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, nei limiti del testo vigente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è sindacabile in cassazione quando il giudice ometta di valutare risultanze dedotte come decisive o fondi la decisione su fatti non ritualmente acquisiti o erroneamente ritenuti notori.

  • artt. 38 e 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamati come norme sulla TOSAP, in relazione alla debenza del tributo per l'occupazione di suolo pubblico e alla misurazione dell'area occupata.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    La preclusione da doppia conforme non opera quando il giudice d'appello segnala che la decisione di primo grado è priva di autonoma motivazione e rinvia a un'altra sentenza non presente nel processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in vista della trattazione camerale.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese resta assorbita quando il ricorso viene accolto sul merito e la sentenza è cassata con rinvio.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    Indica il nuovo assetto della giurisdizione tributaria di secondo grado, cui è rinviata la causa.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo materialmente, non consente alcun controllo sull'iter logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma chiara è invece sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto storico discusso e la sua decisività; il sindacato è ammissibile se il giudice di merito non abbia effettivamente valutato circostanze idonee, in concreto, a modificare l'esito della lite.
  • In tema di occupazione di suolo pubblico, la debenza del tributo dipende dall'effettiva occupazione della superficie pubblica; occorre verificare in concreto se la struttura incida sull'uso pubblico del bene e in quale misura.
  • La sola funzione tecnica o protettiva di un ponteggio non esclude automaticamente l'occupazione imponibile: ciò che rileva è l'effettiva sottrazione, anche parziale, dello spazio pubblico all'uso collettivo.
  • La preclusione della doppia conforme non opera quando i due gradi di merito non si fondano su identiche ragioni di fatto o quando il giudice d'appello segnala un vizio radicale della motivazione di primo grado.
  • La censura sulle spese processuali diventa assorbita quando la sentenza è cassata per un motivo che comporta il rinvio e impone un nuovo regolamento del giudizio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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