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Ordinanza

Ordinanza n. 2671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento amministrativo fondato sull’insufficiente capacità economica dell’azienda di sostenere l’assunzione di ulteriori 30 lavoratori stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo, in sostanza, che l’amministrazione avrebbe valutato la capacità economica dell’azienda considerando il reddito di esercizio e non il fatturato, ignorando sia il valore del fatturato sia il suo potenziale incremento futuro derivante dall’assunzione dei nuovi lavoratori. La valutazione amministrativa aveva ritenuto che l’impresa, già avente 12 dipendenti, non fosse economicamente in grado di sostenere l’assunzione di ulteriori 30 lavoratori stranieri.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che l’ordinanza del TAR resistesse alle censure formulate. In particolare, ha osservato che l’argomento relativo al possibile incremento futuro del fatturato, conseguente all’assunzione dei nuovi lavoratori, era meramente congetturale e non risultava sostenuto da elementi argomentativi, documentali, economici o contabili idonei. È stata quindi confermata, in sede cautelare, la valutazione dell’amministrazione circa l’insufficiente capacità economica dell’azienda. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la censura contro la valutazione amministrativa della capacità economica di un datore di lavoro non può fondarsi su un ipotetico incremento futuro del fatturato se tale prospettiva non è supportata da elementi argomentativi, documentali, economici e contabili concreti.
  • La valutazione amministrativa sull’idoneità economica dell’impresa a sostenere nuove assunzioni può essere confermata in sede cautelare quando risulta basata sulla situazione economica attuale dell’azienda e le contestazioni del privato si limitano a prospettare scenari futuri meramente congetturali.
  • Nel giudizio cautelare d’appello, l’assenza di costituzione della parte intimata giustifica la mancata pronuncia sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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