Sentenza n. 16579/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1. della delibera ANAC n. 351/2025 del 16 settembre 2025 recante, in asserita attuazione delle sentenze del Tar di Roma numero 11109, 11110, 11112 del 6 giugno 2025, numero 13296, 13298, 13299 del 7 luglio 2025, numero 13706 dell’11 luglio 2025, la modifica parziale della delibera n. 599 del 30 dicembre 2024 afferente la disciplina transitoria del trattamento di quiescenza del personale, a far data dal 1° gennaio 2025 e fino al raggiungimento di un diverso accordo ex art. 57 del Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale del 9 gennaio 2019 con le OO.SS. nonché, 2. ove occorra, della e-mail dell'URU - Ufficio Risorse Umane Formazione e Trattamento Economico – con la quale, in data 22 ottobre 2025, è stato inviato a tutto il personale il modulo per l'esercizio dell'opzione di cui dalla delibera n. 351 del 16 settembre 2025, da trasmettere a mezzo protocollo all'Ufficio nonché il deliberato consiliare del 16 settembre 2025 avente ad oggetto "Tavolo sindacale 26 agosto 2025 – modifica delibera n. 599/2024 e polizza sanitaria"; 3. della presupposta e già gravata delibera n. 599 del 30 dicembre 2024 di ANAC pubblicata in data 8 gennaio 2025 (prot. 2051) recante la disciplina transitoria del trattamento di c.d. "quiescenza" del personale e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti ad essa collegati, presupposti e consequenziali; 4. della presupposta delibera del 18 giugno 2025 recante la decisione del Consiglio in ordine all'eventuale ricorso in appello; 5. della presupposta delibera del 30 luglio 2025 recante modifiche alla delibera n. 599/2024 approvate dal Consiglio in esecuzione delle sentenze del Tar Lazio; 6. della presupposta delibera del 16 settembre 2025 recante la decisione del Consiglio di rendere pienamente applicabile la delibera n. 599/2024 come modificata nell'adunanza del 30 luglio 2025; 7. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, precedenti, collegati e presupposti e consequenziali ed in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera ANAC n. 351/2025, che ha modificato la disciplina transitoria del trattamento di quiescenza del personale dettata dalla delibera n. 599/2024, con contestuale impugnazione degli atti presupposti e collegati
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I dipendenti ANAC, già ricorrenti nei giudizi contro la delibera n. 599/2024, hanno impugnato la delibera n. 351/2025, che aveva aggiornato termini e disposizioni per la scelta tra IFR e TFR con fondo di previdenza complementare, a seguito delle sentenze di primo grado e in vista dell’applicazione della disciplina. Hanno dedotto: (1) violazione dell’art. 57 del Regolamento del personale e dell’art. 11 del Protocollo sindacale, perché la disciplina transitoria sarebbe stata introdotta unilateralmente anziché concordata con le organizzazioni sindacali; (2) eccesso di potere per istruttoria insufficiente, motivazione inadeguata, violazione della trasparenza e contraddittorietà con la delibera n. 87/2020, lamentando lacune e incongruenze della disciplina; (3) violazione del divieto di reformatio in peius e degli artt. 36 e 38 Cost., nonché difetto di motivazione, istruttoria e logicità, per il trattamento ritenuto deteriore rispetto a quello dell’AGCM e alla precedente disciplina ANAC; (4) contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione per l’eliminazione dell’incentivo contributivo aggiuntivo dell’1,3% per cinque anni in caso di opzione per TFR e fondo; (5) disparità di trattamento e sproporzione nella rideterminazione dei termini di opzione, ritenuti più restrittivi per il personale già in servizio rispetto ai neoassunti; (6) illegittimità della clausola della delibera n. 599/2024 che collegava all’opzione l’accettazione integrale della disciplina e la rinuncia a ulteriori pretese; (7) illogicità, sproporzione e difetto di motivazione della previsione che, in mancanza di scelta entro il termine, applicava il TFR senza contribuzione ANAC al fondo, fatta salva la compensazione per il periodo 2020-2024. ANAC ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem, poiché parte delle censure riproponeva quelle già decise nei giudizi sulla delibera n. 599/2024, e ha contestato nel merito le doglianze.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a pagare € 3.000,00 oltre oneri di legge. Ritiene che la delibera n. 351/2025 non abbia introdotto una nuova disciplina autonoma, ma abbia apportato modifiche limitate alla n. 599/2024 per consentirne l’attuazione dopo le sentenze di primo grado, aggiornando i termini, eliminando alcune previsioni e rimuovendo l’incentivo dell’1,3%. Le censure che contestano l’impianto della delibera n. 599/2024 sono inammissibili e comunque infondate, perché già proposte nei precedenti giudizi e respinte anche dal Consiglio di Stato con sentenze del 27 marzo 2026; quelle rivolte alla disciplina aggiornata non evidenziano vizi autonomi. Il TAR richiama il principio, già affermato nei giudizi precedenti, secondo cui è legittima una regolazione provvisoria e unilaterale dell’amministrazione in attesa dell’accordo sindacale, quando il mancato accordo non può lasciare vuoti di disciplina e vi siano stati plurimi confronti senza intesa. Esclude inoltre che sussista un obbligo di equiparazione al trattamento dell’AGCM o alla delibera ANAC n. 87/2020, avente funzione limitata agli accantonamenti; la disciplina transitoria è ritenuta ragionevole e coerente con l’autonomia organizzativa dell’ANAC e con le esigenze di sostenibilità finanziaria. Le contestazioni sui termini, sugli incentivi e sulla mancata opzione sono respinte perché già esaminate e perché le regole risultano giustificate dalle esigenze di certezza e di ponderazione delle scelte previdenziali. L’eliminazione dell’incentivo dell’1,3% è ritenuta non irragionevole: esso era collegato a una finestra temporale iniziale che, per il contenzioso, era venuta meno; l’ANAC disponeva di un ragionevole margine discrezionale per rimodulare la disciplina alla luce delle sopravvenienze. Anche i nuovi termini non sono incongrui né determinano disparità ingiustificate, essendo collegati ai diversi regimi; resta salva la necessità di ulteriori rideterminazioni per effetto delle sospensioni cautelari intervenute nei giudizi d’appello.
Norme richiamate
art. 57 del Regolamento ANAC sull'ordinamento giuridico ed economico del personale
per cui la scelta della regolamentazione unilaterale e provvisoria da parte dell’ANAC deve ritenersi corretta, in attesa dell’accordo ex art. 57 Regolamento sul personale
La disciplina provvisoria può essere adottata unilateralmente in attesa dell’accordo sindacale, quando il confronto non abbia prodotto un’intesa e non sia tollerabile lasciare privo di regolazione il rapporto.
art. 97 Cost.
applicando direttamente le coordinate ermeneutiche di cui all’art. 97 Cost. – di cui … l’art. 40 comma 3-ter d. lgs. n. 165/2001 costituisce … attuazione – [è] legittima la previsione di una regolamentazione provvisoria e unilaterale da parte dell’amministrazione, in attesa dell’accordo con le organizzazioni sindacali, non essendo tollerabile la presenza di vuoti normativi e/o di regolamentazione di rapporti, conseguenti al mancato raggiungimento di un’intesa tra le parti
Il buon andamento consente una disciplina provvisoria unilaterale in attesa dell’accordo sindacale, per evitare vuoti nella regolazione dei rapporti.
art. 40, comma 3-ter, d.lgs. 165/2001
applicando direttamente le coordinate ermeneutiche di cui all’art. 97 Cost. – di cui … l’art. 40 comma 3-ter d. lgs. n. 165/2001 costituisce … attuazione – [è] legittima la previsione di una regolamentazione provvisoria e unilaterale da parte dell’amministrazione, in attesa dell’accordo con le organizzazioni sindacali, non essendo tollerabile la presenza di vuoti normativi e/o di regolamentazione di rapporti, conseguenti al mancato raggiungimento di un’intesa tra le parti
La disposizione attua il principio di buon andamento e consente, secondo il richiamo operato dal giudice, una regolazione provvisoria unilaterale in assenza di accordo.
artt. 81 e 97 Cost.
la contestata «regolamentazione … è ampiamente ispirata al progressivo abbandono del modello retributivo, e all’applicazione invece del modello contributivo, assistito da maggiori garanzie di sostenibilità finanziaria, e per tali ragioni del tutto coerente con i principi di sostenibilità di bilancio stabiliti dagli artt. 81-97 Cost.»
La scelta di orientare il regime previdenziale verso il modello contributivo è ritenuta coerente con la sostenibilità finanziaria e di bilancio.
Massime di principio
- In attesa di un accordo sindacale, l’amministrazione può adottare una disciplina provvisoria unilaterale per evitare vuoti di regolazione, quando siano stati svolti plurimi confronti senza raggiungere un’intesa.
- L’impugnazione di un atto modificativo non consente di rimettere in discussione censure rivolte alle disposizioni dell’atto originario che siano già state decise con pronunce passate in giudicato o comunque definite nei giudizi precedenti; le doglianze devono riguardare vizi autonomi e specifici delle modifiche impugnate.
- L’autonomia organizzativa dell’amministrazione esclude automatismi di equiparazione ai trattamenti adottati da un’altra autorità e non determina, da sola, un affidamento alla conservazione di una disciplina precedente.
- Quando un incentivo è espressamente collegato a una finestra temporale iniziale che viene meno per il contenzioso, l’amministrazione può rimodularlo o eliminarlo alla luce delle sopravvenienze, entro un ragionevole margine di discrezionalità.
- I termini per esercitare opzioni previdenziali possono essere differenziati in relazione ai diversi regimi cui si riferiscono, purché siano congrui e sorretti da una giustificazione coerente con l’esigenza di certezza e ponderatezza delle scelte.
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