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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35598/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per il reato previsto dall’art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, per avere, quale candidato alle elezioni regionali pugliesi del 2015, promesso a un elettore l’assunzione dei suoi due figli presso una società privata, ottenendone in cambio il voto dell’elettore e dei familiari e l’impegno a procurare altri voti; la promessa sarebbe stata mantenuta favorendo l’assunzione di uno dei figli. La condanna era divenuta irrevocabile il 4 maggio 2023. Il 24 gennaio 2025 il condannato aveva chiesto la revisione, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., deducendo prove nuove dichiarative e una consulenza informatica secondo cui le registrazioni audio effettuate dall’elettore sarebbero state alterate. Dopo l’annullamento con rinvio della precedente declaratoria di inammissibilità, il giudizio di revisione è proseguito in relazione all’ipotesi dell’art. 630, comma 1, lett. d), c.p.p. La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto la richiesta, ritenendo che la consulenza prospettasse solo ipotesi di manipolazione e che, comunque, l’asserita falsità non fosse decisiva, poiché la condanna si fondava anche su dichiarazioni testimoniali quali riscontri individualizzanti. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la consulenza accertasse chiaramente la manipolazione dei file e che un frammento audio dimostrasse un intento calunniatorio del dichiarante. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione sulla decisività della falsità, sostenendo che le registrazioni fossero gli unici riscontri individualizzanti e che le altre testimonianze non provassero il patto illecito anteriore alle elezioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la sentenza di revisione aveva logicamente rilevato che la chiamata in correità era corroborata non soltanto dalle registrazioni contestate, ma anche da apporti testimoniali autonomamente probanti; la libertà dei riscontri consente che essi siano di qualsiasi tipo e natura, purché idonei a corroborare la prova dichiarativa. Il motivo, inoltre, sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio già definito nel giudizio di cognizione. Anche il primo motivo è infondato: la consulenza non individuava con la necessaria precisione in che cosa consistesse la non genuinità dei file né quali dati fossero stati manipolati, e formulava considerazioni ipotetiche, non un accertamento di falsità. La Corte ha inoltre rilevato che eventuali vizi delle modalità di acquisizione del dato digitale avrebbero dovuto essere contestati nel giudizio di cognizione. La ratio decisiva è che la revisione ex art. 630, comma 1, lett. d), c.p.p. richiede che la falsità abbia determinato la condanna, sicché la richiesta non può essere accolta quando, anche espunta la prova asseritamente falsa, gli altri elementi siano idonei a sostenerla.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960

    Michele Mazzarano è stato riconosciuto colpevole, in via definitiva, del delitto di cui all'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, «perché, quale candidato alle elezioni amministrative regionali svoltesi in Puglia nel 2015, prometteva a Pastore Emilio l'assunzione dei due figli Cosimo e Fabrizio presso una ditta privata, ottenendo in cambio l'impegno da parte sua di dargli il proprio voto e quello dei suoi familiari, nonché di procurargli il voto di altri elettori anche attraverso l'utilizzo a titolo gratuito di un locale sito in via Dante n. 412 che lo stesso Pastore allestiva come comitato elettorale del Mazzarano, promessa che il Mazzarano successivamente manteneva favorendo l'assunzione di Pastore Cosimo, figlio di Pastore Emilio, presso la Ecologica spa. In Taranto il 31 maggio 2015».

    La norma individua il reato per il quale il ricorrente era stato condannato: nel caso concreto, la promessa di un’assunzione in cambio di voti, seguita dal mantenimento della promessa.

  • art. 630, comma 1, lett. d), c.p.p.

    L’art. 630, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che richiede espressamente un rapporto di derivazione della condanna dalla falsità («in conseguenza»), va letto in connessione con la ratio dell'istituto della revisione. Occorre, quindi, uno stretto rapporto di derivazione causale tra condanna e falso, nel senso che il secondo deve aver determinato la prima, di talché la condanna cade una volta eliminata la prova ritenuta falsa, per l'inidoneità degli altri elementi a sostenerla.

    La revisione per falsità richiede che la falsità abbia causalmente determinato la condanna: eliminata la prova falsa, gli altri elementi non devono essere sufficienti a sostenerla.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma

    I riscontri alla chiamata in correità non sono predeterminati per tipologia: possono consistere in qualsiasi elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito e idoneo a corroborare la dichiarazione nel quadro di una valutazione unitaria.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorrente contesta tale lettura, ma non enuclea alcuna violazione di legge o vizio argomentativo suscettibile di assumere rilievo ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

    La mera contestazione della lettura della consulenza non è sufficiente: il ricorso deve individuare una violazione di legge o un vizio argomentativo rilevante secondo i motivi tassativi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La revisione fondata sulla falsità di atti o prove richiede un rapporto causale stretto tra falsità e condanna: la falsità deve avere determinato la decisione, nel senso che, eliminata la prova ritenuta falsa, gli altri elementi non siano idonei a sostenerla.
  • La decisività della falsità va valutata considerando l’intero quadro probatorio: una prova contestata come falsa non giustifica la revisione quando la condanna resta sorretta da altri riscontri autonomamente idonei.
  • I riscontri alle dichiarazioni del coimputato chiamante in correità non sono tipologicamente predeterminati e possono consistere anche in elementi indiretti, purché legittimamente acquisiti e idonei a corroborare la dichiarazione nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria.
  • La consulenza tecnica posta a fondamento della revisione per falsità deve individuare con sufficiente precisione quale dato sia stato alterato e in che cosa consista la non genuinità; mere ipotesi non dimostrano la falsità richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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