Cassazione Penale, Ordinanza n. 12964/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per reati unificati dal vincolo della continuazione. I motivi dedotti sono stati quattro: 1) violazione di legge per mancata traduzione in lingua serba del decreto di citazione a giudizio e della sentenza di primo grado; 2) violazione di legge e inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 55 della l. n. 689/1981, assumendo l'abrogazione della disciplina della semidetenzione per effetto della riforma Cartabia; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; 4) violazione di legge in relazione alla condanna per danneggiamento, sostenendo l'assenza dei presupposti di procedibilità d'ufficio. La memoria difensiva depositata nel giudizio di legittimità ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati. Ha osservato, quanto alla traduzione degli atti, che dagli atti risultava la piena comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato e che traduzione e interprete erano stati necessari solo per il coimputato. Quanto alla semidetenzione, ha affermato che la relativa norma non è stata abrogata dalla riforma Cartabia. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a contestare il vizio di motivazione oltre i limiti consentiti nel giudizio di legittimità, rilevando comunque che la motivazione di merito era immune dai vizi denunciati. Quanto al danneggiamento, ha ritenuto corretta la procedibilità d'ufficio perché il fatto era stato commesso su beni destinati a uso pubblico. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della continuazione tra i reati contestati; non oggetto di autonoma questione decisiva.
indicata come una delle fattispecie per cui vi è stata conferma della condanna.
ritenuto procedibile d'ufficio perché il fatto avrebbe riguardato beni destinati a uso pubblico.
art. 55 l. 24 novembre 1981, n. 689
la Corte ha escluso che la disposizione sulla semidetenzione sia stata abrogata dalla riforma Cartabia.
evocata con riferimento alla disciplina della semidetenzione e alla sua persistente vigenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura per mancata traduzione di atti processuali è infondata se dagli atti risulta che l'imputato comprende la lingua del procedimento e che l'assistenza linguistica era necessaria solo per altro soggetto del processo.
- La doglianza sulla supposta abrogazione di una norma sanzionatoria o di esecuzione deve confrontarsi con il dato normativo vigente: la disciplina della semidetenzione prevista dall'art. 55 l. n. 689/1981 non risulta abrogata per effetto della riforma Cartabia.
- In cassazione non sono deducibili censure sul vizio di motivazione diverse dalla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali; il ricorso che si limiti a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio è inammissibile.
- Il reato di danneggiamento è procedibile d'ufficio quando la condotta ha ad oggetto beni destinati a uso pubblico; in tale ipotesi la contestazione difensiva sulla procedibilità non è fondata.
Come è indicizzato
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