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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41080/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non_determinabile)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto del 28/01/2025. Dal testo dell'ordinanza non emerge la fattispecie concreta né il reato contestato nel giudizio di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era inammissibile perché articolato con un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno e dei necessari riferimenti congrui alla motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità, la condanna alla sanzione pecuniaria consegue salvo che risulti che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie la Corte ha escluso tale evenienza.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non opera se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un motivo non sorretto da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e privo di specifici riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della decisione impugnata; la mera enunciazione assertiva di doglianze non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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