Cassazione Civile, Ordinanza n. 15612/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal trattamento pensionistico riconosciuto a un avvocato in quiescenza, decorso dal 1.2.2005, liquidato con sistema contributivo sulla base di 21 anni di contribuzione. Il pensionato domandava che, ai fini del calcolo della pensione, fosse computata anche la quota di reddito soggetta all'imposizione aggiuntiva del 3% prevista dall'art. 10, comma 1, lett. b), della l. n. 576/1980, e chiedeva la condanna della Cassa al pagamento delle differenze pensionistiche. La Corte d'appello aveva negato tale computo ritenendo che, trattandosi di pensione contributiva e non di pensione di vecchiaia, il contributo del 3% avesse natura solidaristica e non fosse rimborsabile. Con il ricorso per cassazione il pensionato deduceva: (1) violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost. e degli artt. 10, 11 e 21 l. n. 576/1980, per l'illegittima negazione della rimborsabilità/computabilità del contributo di solidarietà; (2) violazione dell'art. 117 Cost., delle disposizioni sulla potestà regolamentare e della l. n. 576/1980, per avere la sentenza attribuito al regolamento della Cassa capacità abrogativa dell'art. 21 della legge; (3) violazione dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, sostenendo che i versamenti non utili al montante previdenziale dovessero essere restituiti e che il sacrificio imposto fosse sproporzionato; (4) violazione dell'art. 2 Cost. e delle norme sulla previdenza forense, per il preteso principio di corrispondenza tra contributi versati e prestazione pensionistica in un regime contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi richiamando l'orientamento già consolidato secondo cui, in materia di previdenza privatizzata, gli enti possono, nell'esercizio della propria autonomia, adottare misure che consentano l'opzione per il sistema contributivo e prevedano la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con conseguente tacita abrogazione della contraria previsione legislativa previgente, purché nel rispetto dei limiti dell'autonomia regolamentare e del principio del pro rata; non si determina, inoltre, lesione di diritti quesiti, aspettative o affidamento. Quanto al terzo motivo, la Corte ha aggiunto che la questione di proporzionalità era nuova e comunque infondata, perché la restituzione opera solo quando non maturi il diritto alla pensione e non riguarda i versamenti che non concorrano al montante di una prestazione comunque erogata. Il quarto motivo è stato parimenti respinto sulla base di un precedente specifico in materia di previdenza forense, secondo cui nella base di calcolo della pensione contributiva non vanno inclusi i contributi ex art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 576/1980, aventi natura solidaristica, dovendo prevalere la tutela dell'equilibrio finanziario del sistema e non operando il principio di corrispettività tra contributi e pensione. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 576/1980
quota di reddito assoggettata all'imposizione aggiuntiva del 3%
il contributo del 3% ha natura solidaristica e, nel caso di pensione contributiva, non entra nella base di calcolo della prestazione né dà luogo a restituzione ove la pensione sia comunque maturata
art. 21 l. n. 576/1980
la previsione della non restituibilità dei contributi, introdotta dal regolamento della Cassa nei limiti della sua autonomia, è stata ritenuta idonea ad abrogare tacitamente la contraria disciplina previgente
art. 4 del regolamento della Cassa del 23 luglio 2004
consente l'opzione per il sistema contributivo e prevede la non restituibilità dei contributi legittimamente versati
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
invocato dal ricorrente per sostenere la restituzione dei versamenti non utili al montante; la Corte ne limita l'operatività ai casi in cui non maturi il diritto alla pensione
art. 117 Cost.
richiamato per contestare la capacità del regolamento di abrogare una norma di legge; la Corte ritiene legittimo l'intervento regolamentare entro i limiti dell'autonomia degli enti privatizzati
art. 2 Cost.
invocato per sostenere l'esigenza di corrispondenza tra contributi e prestazioni; la Corte esclude che tale principio operi in modo rigido nel sistema contributivo forense
art. 3 Cost.
richiamato a fondamento della censura di irragionevolezza, respinta dalla Corte
art. 38 Cost.
richiamato per sostenere il diritto a un trattamento previdenziale adeguato; la Corte non ravvisa violazioni nel regime applicato
citati nel secondo motivo in relazione ai limiti della potestà regolamentare
artt. 4 e 5 l. n. 248/1865, All. E
richiamati nel secondo motivo come disciplina dei rapporti tra legge e regolamento
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In materia di previdenza privatizzata, l'ente previdenziale può, nell'ambito della propria autonomia normativa, introdurre il sistema contributivo e prevedere la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, anche in deroga o in tacita abrogazione della disciplina previgente, purché nel rispetto dei limiti legali dell'autonomia e del principio del pro rata.
- La previsione di contributi a finalità solidaristica non impone necessariamente la loro inclusione nella base di calcolo della pensione contributiva, potendo prevalere l'esigenza di equilibrio finanziario del sistema previdenziale della categoria.
- Il principio di corrispettività rigida tra contributi versati e prestazione pensionistica non opera in modo assoluto nei regimi previdenziali professionali privatizzati quando il regolamento dell'ente, legittimamente adottato, stabilisca una diversa disciplina funzionale alla sostenibilità del sistema.
- La restituzione dei versamenti previdenziali non opera in via generale per ogni quota non valorizzata nel montante, ma solo nei casi in cui non sia maturato il diritto alla pensione o nei limiti espressamente previsti dalla disciplina applicabile.
- La censura che investe la proporzionalità del sacrificio imposto al pensionato deve essere specificamente dedotta e, se nuova in cassazione, può essere dichiarata inammissibile; in ogni caso non è sufficiente a superare una disciplina regolamentare legittima e coerente con la finalità di equilibrio del sistema.
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