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Ordinanza

Ordinanza n. 188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, Sezione V, 1° dicembre 2025, n. 1346, resa tra le parti, non notificata e concernente il provvedimento sindacale di chiusura di una struttura per anziani;

Giustizia amministrativa202509357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e ha dichiarato estinto il giudizio cautelare, qualificando la domanda come improcedibile per effetto della rinuncia. Ha compensato le spese della fase cautelare, nonostante il Comune avesse aderito alla rinuncia senza accettare tale compensazione.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Milano, Sez. V, 1 dicembre 2025, n. 1346, relativa al provvedimento sindacale di chiusura di una struttura per anziani

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Milano che riguardava il provvedimento sindacale di chiusura di una struttura per anziani. Prima della camera di consiglio, la società ha depositato una rinuncia all'appello cautelare, notificata alle controparti. Il Comune di Villanterio ha aderito alla rinuncia, senza accettare la compensazione delle spese. Il testo non espone ulteriori motivi di appello, poiché il giudizio cautelare è stato definito per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello cautelare, ritualmente depositata e notificata alle controparti, comporta la definizione del giudizio cautelare senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In presenza della rinuncia alla domanda cautelare, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio cautelare, con conseguente improcedibilità dell'istanza cautelare.
  • La regolazione delle spese della fase cautelare può essere disposta mediante compensazione anche quando la parte resistente aderisce alla rinuncia senza accettare espressamente la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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