Cassazione Penale, Sentenza n. 34795/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 23/01/2025 che aveva assolto Cani Besnik dall'accusa di fuga dopo investimento e omissione di soccorso (art. 189 c. 1, 6 e 7 d.lgs. n. 285/1992). Il Procuratore generale censura la motivazione come illogica e contraddittoria: pur avendo il giudice accertato che l'imputato, subito dopo il sinistro, chiamò la moglie chiedendole di dichiarare che fosse lei alla guida e si allontanò dal luogo lasciando la moglie sul posto, il Tribunale ha ritenuto l'assenza di reato valorizzando una breve interlocuzione con gli occupanti dell'altro veicolo. Il ricorrente sostiene che tale comportamento integra comunque i reati contestati, alla luce della tutela giuridica offerta dall'art. 189 e della giurisprudenza consolidata secondo cui la fuga anche dopo un fermo momentaneo è penalmente rilevante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per manifesta illogicità della motivazione. Ha rilevato che i reati di fuga dopo investimento e di omissione di assistenza sono fattispecie di pericolo volte all'identificazione dei responsabili e alla prestazione del necessario soccorso. Dalla sentenza di merito emergono elementi indicativi della responsabilità dell'imputato (chiamata alla moglie, richiesta di far figurare che la moglie era alla guida, allontanamento, presenza di feriti condotti in ospedale). Contrariamente alla valutazione del Tribunale, una breve fermata e un successivo allontanamento rientrano nella fattispecie penalmente sanzionata. Per questi motivi la sentenza è stata annullata e il giudizio rinviato al Tribunale di Macerata in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada, art. 189
Le norme puniscono la fuga dopo investimento e l'omissione di soccorso. Si tratta di fattispecie di pericolo finalizzate all'identificazione dei responsabili e alla tutela solidaristica delle vittime; anche una fermata breve seguita da allontanamento può integrare il reato.
artt. 593 comma 2, 550 comma 1, 608 comma 1
Norme processuali che disciplinano l'impugnabilità e l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze inappellabili per reati perseguibili con citazione diretta; la Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023 (Morelli)
Sez. 4, n. 3381 del 23/11/2023, dep. 2024, Morelli, Rv. 285676-01
Richiamata per spiegare la funzione preventiva delle norme sull'abbandono del luogo del sinistro e dell'omissione di soccorso come fattispecie di pericolo.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023 (De Pasquale)
Sez. 4, n. 28785 del 21/04/2023, De Pasquale, Rv. 284807-01
Precedente che afferma che fermarsi per pochi istanti e poi darsi alla fuga integra comunque la condotta sanzionata dall'art. 189.
Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017 (Massucco)
Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885-01
Ulteriore precedente richiamato per confermare che il comportamento consistente in un fermo momentaneo seguito da allontanamento non esclude la configurabilità dei reati contestati.
Massime di principio
- La fuga dal luogo del sinistro e l'omissione di soccorso sono fattispecie di pericolo: anche un fermo breve non esclude la responsabilità se l'iter fattuale mostra un successivo allontanamento volto a evitare l'identificazione.
- Comportamenti tesi a eludere l'identificazione (es. chiedere a terzi di dichiarare che fosse un'altra persona alla guida) costituiscono elemento probatorio significativo dell'intento di sottrarsi alle conseguenze e aggravano la valutazione della condotta.
- La semplice interlocuzione con le persone coinvolte non è automaticamente esimente: va valutata la condotta nel suo insieme e nel tempo (se segue l'allontanamento, rileva penalmente).
- Il giudice deve motivare in modo coerente e logico: contraddizioni tra fatti accertati e conclusioni sulla sussistenza del reato possono giustificare l'annullamento per manifesta illogicità.
- In presenza di feriti trasportati in ospedale e di indizi che il conducente si sia sottratto, l'orientamento giurisprudenziale tende a ritenere integrati i reati di fuga e omissione di soccorso salvo elementi probatori contrari ben motivati.
- Per difendersi in casi analoghi, chi è coinvolto in un sinistro deve prioritariamente fornire i propri dati e prestare assistenza; tentativi di occultare la reale dinamica o l'identità del conducente sono rilevanti penalmente.
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