Cassazione Penale, Sentenza n. 44708/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa al reato di cui all'art. 707 c.p., dichiarando che il reato è estinto per prescrizione e procedendo all'eliminazione della pena relativa. Per il resto (le altre doglianze contenute nel ricorso) il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su ripetizioni non specifiche delle argomentazioni già esaminate dalla corte di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna con due motivi principali: 1) contestazione della sussistenza del reato previsto dall'art. 707 c.p., richiamando l'elemento materiale indicato in imputazione ("chiave a brucola") e sostenendo quindi l'infondatezza della contestazione; 2) mancata applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., deducendo che avrebbe dovuto trovare applicazione. Il primo motivo è stato ritenuto non manifestamente infondato rispetto alla sussistenza del reato; ciò ha indotto la Corte a verificare la prescrizione relativa alla data di commissione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limita a ripetere argomentazioni già svolte in appello e già disattese dalla corte di merito, senza fornire una critica specifica e nuova alla decisione impugnata.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, con riferimento al bene indicato in imputazione (chiave a brucola), la contestazione del reato non fosse manifestamente infondata; tuttavia, essendo intervenuto il decorso del termine di prescrizione relativamente alla data del fatto contestato, il reato è risultato estinto e la pena è stata eliminata.
Il motivo relativo alla mancata applicazione del principio di specialità è stato dichiarato inammissibile perché si basava sulla mera reiterazione di argomentazioni già svolte in appello e rigettate, senza produrre una critica specifica alla decisione impugnata.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (richiamate)
tra le pronunce richiamate: n. 20208 del 25/10/2018 (Schettino), n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli), n. 6903 del 27/5/2016 (Aiello), n. 26102 del 17/12/2015 (Ricci), n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale), n. 33542 del 27/06/2001 (Cavalera), n. 32 del 22/11/2000 (D.L.), e sent. n. 12778 del 27/02/2020 (S.)
Si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di rapporto tra inammissibilità del motivo e prescrizione, applicando il principio secondo cui, se un motivo non è manifestamente infondato, il giudice della legittimità può comunque accertare l'intervenuta prescrizione e decidere di annullare la sentenza senza rinvio nella parte interessata dalla estinzione del reato.
Massime di principio
- Se la sussistenza del reato non è manifestamente infondata, la Corte di legittimità può comunque verificare e dichiarare l'intervenuta prescrizione; se la prescrizione è maturata, può annullare senza rinvio la sentenza interessata e eliminare la pena.
- I motivi di ricorso che si limitano a ripetere argomentazioni già formulate in grado d'appello e rigettate dalla corte di merito sono spesso dichiarati inammissibili: il ricorrente deve proporre censure specifiche e nuove critiche alla motivazione impugnata.
- Il principio di specialità (art. 15 c.p.) può essere invocato, ma la sua mancata applicazione deve essere dedotta con argomentazione autonoma e precisa per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
- Quando la decisione sulla prescrizione comporta l'estinzione del reato, il giudice della legittimità può annullare la sentenza senza rinvio anziché rimandare il caso al giudice di merito.
- È utile in sede di ricorso distinguere chiaramente le questioni di merito (sussistenza del reato) da questioni di diritto (applicazione di principi come la specialità) e fornire argomentazioni nuove e puntuali per ciascuna per evitare l'inammissibilità.
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