Cassazione Penale, Sentenza n. 6580/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 05-05-2023 della Corte di appello di Ancona che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia dal 13 maggio al 21 dicembre 2018. Cappelletti era stato arrestato per rapina impropria (sottrazione di tre bottiglie e uso di violenza contro il titolare del negozio) e poi assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione in ordine alla mancata dimostrazione della colpa grave o dolo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale aveva riproposto lo stesso schema argomentativo già censurato dalla Cassazione e non aveva adeguatamente valutato la versione difensiva e gli elementi di prova contrari alla ricostruzione accusatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini esposti: ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di appello di Ancona per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la Corte di appello, nel decidere in sede di rinvio, si era concentrata principalmente sulla fase genetica (momento dell'applicazione della misura cautelare) trascurando l'ulteriore e necessaria valutazione circa l'efficacia della condotta del ricorrente ai fini del mantenimento della detenzione. In particolare mancava il confronto tra i motivi che avevano giustificato l'applicazione della misura e l'esito del processo di merito, nonché una chiara spiegazione del nesso causale tra la condotta contestata e il perdurare della custodia. Per tali carenze motivazionali la decisione è stata annullata e la Corte territoriale è stata rinviata per un nuovo esame coerente con i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
Riferito al concetto di dolo o colpa grave dell'interessato nella produzione della situazione che ha determinato la custodia cautelare; la Corte richiede di valutare se la condotta del detenuto abbia avuto efficacia causale sia nell'applicazione sia nel mantenimento della misura
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri per la riparazione per ingiusta detenzione; nella vicenda è stata contestata la motivazione della Corte di appello rispetto ai requisiti per escludere la riparazione
Sentenza Sez. Un. n. 32383 del 27/05/2010 (Rv. 247664, D'Ambrosio)
Principio di diritto secondo cui il giudice che valuta la sussistenza della condizione ostativa (dolo o colpa grave) deve esaminare la condotta dell'interessato sia anteriormente che successivamente all'applicazione della misura, confrontando il provvedimento cautelare con l'esito del processo di merito
Massime di principio
- Nelle domande di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve confrontare il motivo che ha portato all'applicazione della misura cautelare con l'esito del processo di merito: non basta valutare solo la fase genetica dell'arresto
- Per escludere il diritto alla riparazione è necessario dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa grave dell'interessato non solo al momento dell'emissione della misura, ma anche in riferimento al suo mantenimento; occorre un chiaro nesso causale tra la condotta dell'imputato e la prosecuzione della detenzione
- La semplice partecipazione a una colluttazione o un comportamento imprudente non è automaticamente idonea a configurare colpa grave: il giudice deve motivare specificamente come tale comportamento abbia inciso sulle scelte dell'Autorità giudiziaria
- Se l'imputato ha fornito da subito una versione plausibile o elementi di prova che contraddicono la versione accusatoria, ciò deve essere valutato dal giudice della riparazione nella comparazione con gli elementi che avevano giustificato la custodia
- Se la motivazione della Corte territoriale risulta generica o si limita a ripercorrere la vicenda cautelare senza affrontare il profilo della tenuta della misura alla luce dell'esito processuale, la Cassazione è propensa ad annullare con rinvio per un nuovo esame motivato
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