Cassazione Penale, Ordinanza n. 20797/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato, salvo la rideterminazione dell'aumento per continuazione entro i limiti di legge, la condanna per violenza privata e minaccia. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale in relazione alla responsabilità per il reato di violenza privata; con il secondo motivo ha censurato la responsabilità per il reato di minaccia. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze erano in realtà dirette a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, riproponendo censure già esaminate e disattese, senza una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per violenza privata e minaccia, senza incidere sull'accertamento di responsabilità; ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata solo rimodulata in appello la pena, con riferimento all'aumento per continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., ricondotto entro il limite del comma 3.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice del delitto di violenza privata, la cui conferma in sede di merito non è stata validamente censurata in cassazione perché il ricorso si limitava a contestazioni di fatto.
È richiamato come norma incriminatrice del delitto di minaccia, anch'esso confermato nel merito e non utilmente attaccato con un motivo di legittimità.
È richiamato in relazione all'aumento di pena per il reato satellite nell'ambito della continuazione, rimodulato dalla corte di appello.
È richiamato come limite massimo dell'aumento di pena applicabile per la continuazione, entro il quale la Corte di appello ha ricondotto l'aumento relativo alla minaccia.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera contestazione della ricostruzione dei fatti o nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata: la riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza critica puntuale della motivazione, non è sufficiente.
- La deduzione di erronea applicazione della legge penale non può mascherare una diversa lettura del compendio probatorio; quando il motivo mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del fatto, il ricorso è inammissibile.
- Quando la Corte di appello ridetermina la pena per effetto della continuazione, l'aumento deve restare entro i limiti fissati dall'art. 81 c.p.
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