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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16726/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. La responsabilità per evasione già affermata dalla sentenza di appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Dal testo risulta che il ricorso riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; non sono specificati ulteriori motivi autonomi nel provvedimento di legittimità. La Corte ha ritenuto che le doglianze difensive fossero state affrontate con argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche, anche quanto all'identificazione dell'imputato da parte degli operanti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • Quando la motivazione di merito risulta giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le emergenze istruttorie e immune da manifeste incongruenze logiche, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto alle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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