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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33468/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti chiedevano il residuo risarcimento dei danni subiti dalla loro azienda a seguito dell'esondazione del fiume Tronto verificatasi per tre giorni nell'aprile 1992, che assumevano causata dall'errata progettazione e manutenzione degli argini e delle opere idrauliche. Avevano già ottenuto indennizzi parziali in base a provvidenze legislative emergenziali. Il Ministero eccepiva la prescrizione del diritto. Il TRAP e poi il TSAP hanno ritenuto prescritto il credito, individuando il dies a quo nel rinvio a giudizio del funzionario ministeriale imputato per inondazione colposa, o al più nella sentenza penale di primo grado. Con il ricorso per cassazione le interessate hanno denunciato, da un lato, l'omesso esame della sentenza penale assolutoria d'appello del 2006, che avrebbe escluso il nesso causale tra difetti progettuali e alluvione; dall'altro, la violazione degli artt. 2935 e 2729 c.c., sostenendo che, alla luce della successiva evoluzione del processo penale e dell'orientamento delle Sezioni Unite, la conoscibilità tecnico-scientifica del nesso causale non poteva farsi risalire al rinvio a giudizio o alla condanna di primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, in tema di danno da fatto illecito, la prescrizione decorre quando il danneggiato abbia avuto o potuto avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alla condotta altrui. Nel caso concreto, ha reputato non sindacabile l'accertamento di merito che aveva individuato nel rinvio a giudizio o comunque nella condanna penale di primo grado del funzionario un fatto sintomatico idoneo a rendere conoscibile la possibile riferibilità causale dei danni alle carenze delle opere idrauliche. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il parere pro veritate allegato alla memoria. Ha condannato le ricorrenti alle spese, nonché al pagamento delle somme previste dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le condanne previste per responsabilità aggravata, ritenendole espressione di abuso del processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; comma 3

    La proposta del consigliere, se confermata dalla decisione finale, consente la definizione del ricorso con le statuizioni accessorie previste dalla norma, incluse le condanne pecuniarie a carico della parte soccombente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le memorie illustrative non possono essere integrate da pareri pro veritate redatti da terzi non costituiti.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione non sono ammissibili documenti nuovi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danneggiato abbia o possa avere conoscenza sufficiente della causalità del danno rispetto alla condotta altrui.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice può desumere la conoscibilità del nesso causale da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, secondo la normale diligenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla nuova formulazione della norma e non consente di riesaminare l'apprezzamento di merito se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre non dalla mera verificazione del danno, ma dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire usando l'ordinaria diligenza, una sufficiente conoscenza della riferibilità causale del pregiudizio alla condotta di un terzo.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., la conoscibilità del nesso causale può risultare anche da atti e vicende del procedimento penale, quali il rinvio a giudizio o la condanna di primo grado dell'autore del fatto, senza che sia necessario l'accertamento definitivo del nesso in sede penale.
  • L'accertamento del dies a quo della prescrizione è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e privo di errori di sussunzione o di vizi logici rilevanti.
  • In sede di legittimità non è ammissibile allegare alle memorie un parere giuridico redatto da un terzo estraneo alla difesa, poiché si tratta di un atto difensivo non consentito e, comunque, di un documento non producibile nei limiti dell'art. 372 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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