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Ordinanza

Ordinanza n. 2191/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 10/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Abruzzo aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la prognosi negativa formulata dal TAR si fondava su un orientamento giurisprudenziale difforme da quello affermatosi presso la Sezione Settima sulla specifica questione controversa, richiamando, da ultimo, le sentenze n. 4680 del 29 maggio 2025 e n. 3367 del 17 aprile 2025. Il controinteressato, non costituito, è stato ritenuto validamente evocato in giudizio, anche quanto al termine a difesa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. L’accoglimento è fondato sul rilievo dirimente della non conformità della prognosi del TAR all’indirizzo giurisprudenziale della Sezione sulla questione oggetto del giudizio. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha ordinato la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito e ha imposto all’amministrazione scolastica di riesaminare la posizione dell’appellante alla luce dei principi affermati dall’indirizzo giurisprudenziale richiamato. Le spese della fase cautelare di entrambi i gradi sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    In caso di accoglimento della domanda cautelare, consente di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito e, nel caso concreto, fonda le conseguenze processuali dell’accoglimento e l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, la prognosi sull’esito del ricorso formulata dal TAR può essere riformata quando risulti fondata su un orientamento giurisprudenziale difforme da quello consolidato o specificamente affermatosi presso la Sezione del Consiglio di Stato chiamata a decidere.
  • L’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può comportare la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del giudice di primo grado e l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato applicando i principi giurisprudenziali ritenuti pertinenti dal giudice cautelare.
  • La validità della costituzione del contraddittorio con un controinteressato non costituito può essere riconosciuta quando dagli atti risulti il rispetto del termine a difesa.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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