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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21599/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022, l'applicazione di pene pecuniarie sostitutive della pena detentiva o, in subordine, la restituzione nel termine per la presentazione dell'istanza. La richiesta è stata presentata 25/09/2023, dopo la notifica dell'ordine di esecuzione (20/09/2023), avendo il ricorrente sostenuto di essere stato informato dell'irrevocabilità della condanna solo con tale notifica perché il difensore non lo aveva avvertito. Il Tribunale dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza per decorso del termine di 30 giorni previsto dall'art. 95 D.Lgs. 150/2022 e ha ritenuto inammissibile anche la domanda di restituzione nel termine perché l'inadempimento del difensore non configura caso fortuito o forza maggiore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che l'art. 95 D.Lgs. 150/2022 stabilisca un termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza per presentare l'istanza al giudice dell'esecuzione e che, per ragioni sistematiche e di certezza dell'esecuzione, tale termine vada interpretato come perentorio (a pena di decadenza). Ha inoltre confermato che la mancata informazione del difensore non costituisce caso fortuito o forza maggiore idoneo a giustificare la restituzione nel termine, richiamando giurisprudenza consolidata. Perciò la richiesta è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 95 D.Lgs. 150/2022

    il condannato a pena detentiva inferiore a quattro anni possa presentare l'istanza ... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza

    La Corte ha interpretato il termine di 30 giorni come perentorio/a pena di decadenza per ragioni sistematiche connesse alla necessità di evitare sospensioni indefinite dell'esecuzione; la mancata presentazione comporta inammissibilità dell'istanza.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022.

  • Legge n. 689/1981, art. 53

    Riferimento alla disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; l'art. 95 disciplina la sua applicazione transitoria per i procedimenti in Cassazione.

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Pur evocando il principio di tassatività dei termini, la Corte ha ritenuto che il sistema processuale ammetta decadenze implicite quando la struttura procedimentale lo richiede; quindi l'assenza di espressa previsione non impedisce che il termine sia perentorio.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    comma 2 (richiamato nel testo come esempio di termini per la presentazione delle memorie)

    Usato come esempio di termini la cui violazione può comportare decadenza pur senza espressa previsione di sanzione, a supporto dell'interpretazione perentoria del termine di cui all'art. 95.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina sulla restituzione nel termine; la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la restituzione nel caso di inadempienza del difensore.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Citato per spiegare che, all'irrevocabilità della sentenza, il pubblico ministero è tenuto a emettere l'ordine di esecuzione e talvolta un decreto di sospensione; ciò rende necessario un termine perentorio per le istanze alternative.

Massime di principio

  • Le istanze ex art. 95 D.Lgs. 150/2022 devono essere proposTe entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza: tale termine è da considerarsi perentorio/a pena di decadenza e la tardività determina l'inammissibilità.
  • La notifica dell'ordine di esecuzione costituisce elemento rilevante per la decorrenza del termine di cui all'art. 95 e l'irrevocabilità della sentenza viene ad essere concretamente comunicata con gli atti di esecuzione.
  • La mancata o carente informazione da parte del difensore non costituisce, di regola, caso fortuito o forza maggiore che giustifichi la restituzione nel termine: il difensore assolve un onere di diligenza e l'assistito ha l'obbligo, in via presuntiva, di vigilare sull'adempimento dell'incarico.
  • Quando una nuova disciplina attribuisce poteri o istanze transitorie in fase esecutiva, il giudice può interpretare termini a tutela della certezza dell'esecuzione, anche se la perentorietà non è testualmente esplicitata.
  • In situazioni analoghe, chi intende fruire delle nuove disposizioni più favorevoli deve attivarsi tempestivamente e verificare lo stato processuale (es. esito del ricorso in Cassazione) senza affidarsi esclusivamente alla comunicazione del difensore.

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