Cassazione Civile, Ordinanza n. 03467/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato davanti al Tribunale di Torre Annunziata e poi riassunto dinanzi alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli. La società opposta aveva chiesto l'ingiunzione e la condanna al pagamento di euro 243.919,60 per il corrispettivo di una fornitura di merci e servizi. Nel giudizio era emersa la circostanza che la società debitrice era socia della cooperativa creditrice. Il Tribunale di Napoli ha proposto regolamento d'ufficio sostenendo che la competenza della sezione specializzata si radicasse per la presenza di un rapporto societario tra le parti, mentre l'accertamento di tale rapporto non rientrava nell'oggetto della causa, che riguardava solo l'adempimento della fornitura.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento d'ufficio di competenza, affermando che la causa non rientrava nella competenza della sezione specializzata per le imprese perché la domanda aveva ad oggetto esclusivamente il pagamento del prezzo di una fornitura di merci e servizi. La mera qualità di socia della società debitrice rispetto alla cooperativa creditrice non bastava a radicare la competenza speciale, poiché la causa petendi non era fondata sul rapporto societario. È stata quindi dichiarata competente il Tribunale di Torre Annunziata. Le spese sono state rinviate alla decisione di merito.
Norme richiamate
È richiamato come base della richiesta monitoria avanzata nel giudizio di opposizione, ma la decisione non si fonda su tale norma; la questione risolta riguarda esclusivamente la competenza.
art. 3, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 168/2003
art. 3, c.2, lett. a, d.lgs. n. 168/03
La competenza della sezione specializzata per le imprese ricorre solo se la causa petendi è fondata sul rapporto societario; non basta la mera esistenza, tra le parti, di una qualità o relazione societaria se la domanda riguarda un rapporto obbligatorio diverso, come il pagamento di una fornitura.
artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c.
regolamento di competenza, ex artt. 45 e 47, c.4, c.p.c.
Sono le norme processuali che consentono il regolamento d'ufficio di competenza proposto dal giudice che ha rilevato il dubbio sulla propria competenza.
Massime di principio
- Ai fini della competenza della sezione specializzata per le imprese, il criterio decisivo è il fondamento della domanda: occorre che la causa petendi sia direttamente radicata in un rapporto societario.
- La mera qualità di socio di una delle parti non è sufficiente a determinare la competenza speciale se la controversia ha ad oggetto un ordinario rapporto di fornitura o un diverso rapporto contrattuale.
- Nel regolamento di competenza, il giudice deve verificare l'effettivo oggetto della pretesa azionata e non può attrarre la causa alla competenza specializzata sulla base di un rapporto societario solo accessorio o esterno rispetto alla domanda.
- Quando la questione di competenza viene risolta in favore di un diverso ufficio giudiziario, le spese di tale fase restano regolate dalla decisione di merito.
Come è indicizzato
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