Sentenza n. 31/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza 30 ottobre 2024 n. .275/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza dopo aver notificato al Ministero la sentenza civile munita di formula esecutiva, ormai passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parzialmente. La documentazione prodotta e le dichiarazioni dei ricorrenti attestavano l'inadempimento; il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito né ha fornito indicazioni sull'eventuale procedura di pagamento, limitandosi a chiedere il rigetto con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il commissario dovrà poi trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico e attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei ricorrenti.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'amministrazione debitrice consente di accertare l'inadempimento e di procedere con l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'omesso pagamento di una somma dovuta in forza di una sentenza civile passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni debitrici, integra inottemperanza azionabile dinanzi al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'esistenza e dell'entità del credito, unitamente alla documentazione dell'omesso pagamento, consente di ritenere non controversi l'an e il quantum del credito.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone il termine per l'esecuzione e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
Come è indicizzato
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