Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20121/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (attori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell'usucapione di una porzione di terreno, proposta da alcuni soggetti nei confronti dei proprietari del bene. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo l'area demaniale; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando che non era stata dimostrata una signoria di fatto esclusiva e ultraventennale sul bene, anche perché le istanze istruttorie originariamente articolate non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e quindi non potevano essere ammesse in appello. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato la presenza di manufatti sul terreno sin da epoca vicina al 1967 e comunque dal 1998; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere ritenuto non provato il possesso esclusivo ultraventennale nonostante la mancata contestazione specifica dei fatti da parte dei convenuti; 3) falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere negato ingresso alle prove orali e alle altre istanze istruttorie perché non riprodotte nelle conclusioni; 4) violazione dell'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, per avere il giudice di merito omesso di accogliere la censura sulle spese di primo grado, liquidate oltre i massimali tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente escluso la prova del possesso uti dominus e che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla censura relativa alla liquidazione delle spese di primo grado e la violazione dei limiti tariffari applicabili. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., riducendo le spese del primo grado a euro 4.536,00 per compensi, con conferma degli esborsi già liquidati, e ha compensato integralmente le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o del fatto storico già scrutinato dal giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla disponibilità e sul valore della prova non è ammissibile quando si risolva nella contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice di merito, specie se la parte ammette di non avere reiterato le istanze istruttorie

  • art. 116 c.p.c.

    non può essere invocato per rimettere in discussione la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito, salvo che sia denunciato l'uso di un criterio legale di valutazione inesistente o errato

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte può decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 5 del D.M. n. 55 del 2014

    la liquidazione dei compensi non può superare i limiti massimi dello scaglione tariffario applicabile, sicché la statuizione che li oltrepassi è erronea

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di sollecitare una rivalutazione delle prove o del merito della decisione, se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'usucapione, occorre la prova del possesso continuato per il tempo utile e della sua qualità di possesso uti dominus, cioè dell'esercizio esclusivo del potere di fatto sul bene come proprio.
  • Se una parte non coltiva o non reiterata le proprie istanze istruttorie nei modi e nei tempi richiesti dal rito, il giudice di merito può correttamente non ammetterle, e in cassazione non è possibile sostituire a tale scelta una diversa strategia processuale ipotetica.
  • Quando il giudice di appello omette di pronunciarsi su uno specifico motivo relativo alla liquidazione delle spese e la questione è risolvibile sulla base degli atti, la Corte di cassazione può correggere la statuizione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • La liquidazione degli onorari deve rispettare i limiti massimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore applicabile.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.