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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38860/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un soggetto condannato in appello per il reato di dichiarazione infedele, con contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione di un diverso reato tributario ritenuto capo satellite. La Corte di appello ha rideterminato la pena in un anno di reclusione, dopo aver eliminato l'aumento riferito al capo estinto. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, da un lato, vizio di motivazione sulla conferma della colpevolezza, sostenendo la mancanza di prova del comportamento contestato e dell'elemento soggettivo; dall'altro, ha censurato il trattamento sanzionatorio, contestando la individuazione del reato più grave e la misura della pena residua. La Corte rileva inoltre che il ricorrente ha prospettato come nuovo in cassazione un tema non dedotto in appello, relativo alla presentazione di due modelli dichiarativi in data successiva, uno dei quali scartato dal sistema, finalizzati a correggere errori od omissioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione di merito, a fronte di una motivazione di appello ritenuta adeguata: la sentenza impugnata aveva ricostruito che, per l'anno d'imposta 2014, il contribuente non aveva comunicato operazioni economiche né presentato bilancio, mentre risultavano numerose operazioni di acquisto e di vendita emergenti da dati di terzi, con conseguente evasione di IRES e IVA; inoltre, il dolo specifico di evasione poteva desumersi anche dal successivo mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate. È stato reputato inammissibile, perché nuovo, il tema della correzione delle dichiarazioni tramite due modelli presentati successivamente. Anche il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è stato giudicato inammissibile, poiché la Corte territoriale aveva già eliminato l'aumento di pena relativo al reato estinto per prescrizione e rideterminato la pena nel minimo edittale della residua fattispecie ex art. 4 d.lgs. 74/2000, applicando la disciplina più favorevole ratione temporis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    È la fattispecie residua per la quale è stata confermata la condanna; la pena è stata rideterminata nel minimo edittale applicabile ratione temporis secondo la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Reato contestato al capo A, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione in appello e quindi espunto dal trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    Richiamato come fonte della previgente e più favorevole cornice edittale applicata al reato residuo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente reiterative di deduzioni già esaminate e disattese in appello, quando la sentenza impugnata dia conto in modo razionale della ricostruzione dei fatti e della valutazione probatoria.
  • La prova del dolo specifico di evasione nei reati tributari può essere desunta anche da condotte successive, come il mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, ove tali condotte siano sintomatiche di una volontà preordinata di sottrarsi al pagamento.
  • È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni nuove non sottoposte al giudice di appello, salvo che risultino comunque rilevabili dagli atti nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Quando il reato satellite è estinto per prescrizione, il giudice deve espungerne l'aumento di pena e rideterminare il trattamento sanzionatorio sulla base del solo reato residuo, applicando la cornice edittale più favorevole ratione temporis.
  • Le doglianze che mirano a una diversa rivalutazione del fatto o del merito probatorio esulano dal perimetro del controllo di cassazione, salvo illogicità manifesta o violazione di legge processuale o sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione infedeleOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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