Cassazione Penale, Sentenza n. 38590/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto aggravato di violazione di domicilio: 1) censura sulla configurabilità del delitto per presunta mancanza di attualità dell'uso dell'immobile; 2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; 3) richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile. Il secondo motivo è stato accolto nei termini esposti: la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., rilevando che la motivazione della Corte territoriale sul punto era generica e non ha valutato adeguatamente elementi quali l'abitualità del comportamento. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Per il resto la condanna era stata confermata
Norme richiamate
La Corte richiama che per la configurazione del reato di violazione di domicilio è richiesta l'attualità dell'uso dell'immobile, che tuttavia non implica continuità: l'assenza temporanea del titolare non esclude di per sé il domicilio e la tutela della libertà domestica
La causa di non punibilità per particolare tenuità può applicarsi solo se il giudice valuta specificamente tutti i presupposti (entità dell'offesa, modalità, abitualità, conseguenze, personalità del reo). La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia motivato in modo generico e ha disposto il rinvio per nuovo esame
art. 614, comma 4 cod. pen. (novella ex lege 26/04/2019, n.36)
La Corte osserva che il fatto è anteriore alla novella e quindi deve applicarsi la normativa vigente al tempo del fatto; nonostante l'aggravante per violenza sulle cose, la pena massima rientrava nei limiti per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis
Massime di principio
- Per il reato di violazione di domicilio l'attualità dell'uso dell'immobile non richiede continuità: assenze prolungate del titolare non escludono automaticamente il domicilio se sussistono elementi che mostrano uso o disponibilità e tutela dell'immobile
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione concreta e motivata sui fattori rilevanti (entità del fatto, modalità, conseguenze, abitualità, personalità dell'imputato); motivazioni generiche sono insufficienti e giustificano il rinvio
- Se il fatto è anteriore a modifiche legislative occorre esaminare l'assetto sanzionatorio vigente al tempo del reato per verificare l'eventuale compatibilità con i limiti di applicazione della non punibilità
- La presenza di elementi probatori non attinenti direttamente al reato contestato (es. ritrovamento di oggetti provento di altro reato) deve essere esplicitamente collegata alla valutazione dell'eventuale abitualità o della gravità, altrimenti non sono idonei a escludere la particolare tenuità
- Revoche o precedenti decisioni processuali (es. revoca della sospensione condizionale) vanno considerati nel quadro complessivo ma non impediscono di per sé l'applicazione della causa di non punibilità se ricorrono i requisiti oggettivi e soggettivi
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